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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25366/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del G.u.p. resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui era stata applicata la pena concordata per i reati loro ascritti. Un ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che il tentativo di estorsione contestato in un capo dovesse essere assorbito nella rapina contestata in altro capo. L'altro ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza, assumendo che il tentativo di estorsione non si fosse in realtà verificato perché, dopo il rilascio della persona offesa, non erano seguite ulteriori richieste estorsive. La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità e ha dichiarato i ricorsi inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha affermato che, nel patteggiamento, la erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo se l'errore sul nomen iuris è manifesto; nella specie la qualificazione dei fatti non appariva prima facie erronea o strumentale. Ha inoltre escluso l'assorbimento tra rapina ed estorsione tentata, valorizzando l'autonomia modale e finalistico-causale delle due condotte. Ha infine osservato che la circostanza che, dopo il rilascio della persona offesa, non siano seguite ulteriori richieste non esclude il tentativo di estorsione, incidendo semmai sulla consumazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale il sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica è limitato ai casi di errore manifesto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto

    nel patteggiamento è deducibile in cassazione l'errore di qualificazione giuridica del fatto, ma soltanto se manifesto e non quando la diversa qualificazione sia opinabile.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    l'erronea qualificazione giuridica integra un errore di diritto deducibile in cassazione, nei limiti consentiti dalla disciplina del patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ciascuno, della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile con ricorso per cassazione solo quando l'errore sul nomen iuris sia manifesto; se la diversa qualificazione è solo opinabile, il motivo non è consentito in sede di legittimità.
  • L'assorbimento tra rapina ed estorsione non può essere riconosciuto quando le due condotte presentano autonomia modale e finalistica, anche se entrambe si inseriscono nel medesimo contesto fattuale o nella medesima vicenda debitoria.
  • Il fatto che, dopo la cessazione della condotta materiale, non siano seguite ulteriori richieste non esclude di per sé il tentativo di estorsione, potendo al più incidere sulla consumazione del reato.
  • In caso di ricorso inammissibile, il giudice di legittimità applica la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniRapinaEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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