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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29588/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in forma lieve e poi confermato in appello, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha censurato, da un lato, la conferma della pena ritenuta eccessiva e motivata in modo apparente, sostenendo che la Corte territoriale non avesse valorizzato la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, la richiesta di pena concordata e la documentazione successiva al reato attestante la revoca della sorveglianza speciale e la regolare attività lavorativa, elementi che avrebbero dovuto incidere sulla dosimetria ai sensi dell'art. 133 c.p. Dall'altro lato, ha contestato l'uso dell'art. 130 c.p.p. per correggere come errore materiale la statuizione di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, sostenendo che si trattasse in realtà di una modifica sostanziale della decisione e non di una correzione meramente formale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per una nuova determinazione della pena. Ha ritenuto fondato il motivo sulla motivazione della dosimetria, perché la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi allegati dall'imputato come indici della capacità a delinquere e della condotta susseguente al reato, limitandosi a considerarli irrilevanti in modo apodittico. Il secondo motivo, relativo alla correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p., è stato dichiarato assorbito, ma la Corte ha osservato che la correzione aveva inciso in modo sostanziale sul contenuto della pena e quindi non era utilizzabile per modificare la decisione. È stata invece dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie incriminatrice contestata e oggetto della condanna confermata nel merito quanto alla responsabilità.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma richiamata per la richiesta di pena concordata in appello, non accolta per mancato consenso del Procuratore generale.

  • art. 130 c.p.p.

    La correzione dell'errore materiale è ammessa solo per eliminare una disarmonia formale tra dispositivo e reale contenuto della decisione, non per modificare in modo sostanziale la pena o il suo regime.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve tener conto dei criteri di commisurazione, inclusa la condotta susseguente al reato e la capacità a delinquere; se viene dedotto un dato fattuale rilevante, il giudice deve motivare sulla sua incidenza o irrilevanza.

  • art. 61-bis l. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato per affermare il divieto di applicare pene sostitutive quando sia stata disposta la sospensione condizionale della pena.

  • art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disposizione richiamata quale fonte dell'introduzione del divieto di cui all'art. 61-bis l. n. 689/1981.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Richiamato solo per affermare la permanenza della vigenza del divieto di sostituzione della pena nei casi di sospensione condizionale.

  • art. 624 c.p.p.

    Usato per dichiarare irrevocabile la statuizione sulla responsabilità penale non oggetto di annullamento.

Massime di principio

  • La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ma tale discrezionalità deve essere esercitata attraverso una motivazione, sia pure sintetica, che dia conto dell'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Quando la parte deduce specifici elementi fattuali idonei a incidere sulla capacità a delinquere o sulla personalizzazione del trattamento sanzionatorio, il giudice non può ignorarli con formule apodittiche, ma deve spiegarne l'eventuale irrilevanza o recessività rispetto agli altri dati del caso.
  • La condotta successiva al reato costituisce un autonomo indice normativo rilevante ai fini della dosimetria della pena e deve essere considerata, perché consente una valutazione attualizzata della personalità dell'agente e del suo eventuale percorso di revisione critica o resipiscenza.
  • La rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, anche in un contesto di richiesta di pena concordata, non impone di per sé una riduzione di pena, ma può assumere rilievo solo come elemento della condotta post delictum ai sensi dell'art. 133 c.p., se non smentito da elementi contrari.
  • La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. non può essere utilizzata per incidere sulla qualità o sul contenuto essenziale della pena, poiché ciò integrerebbe una vera e propria modifica della decisione riservata ai rimedi ordinari.
  • Se il giudizio di legittimità annulla la decisione solo in relazione al trattamento sanzionatorio, resta irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale non investita dall'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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