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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2418 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società di riscossione ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Toscana sostenendo che l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non fosse necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 dello stesso decreto. Secondo Equitalia, la mancata notifica dell'intimazione non avrebbe quindi potuto determinare la nullità dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha precisato che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non costituisce un atto di espropriazione forzata e, pertanto, non richiede la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2. Tuttavia, prima dell'iscrizione ipotecaria l'amministrazione deve comunicare al contribuente l'intenzione di procedere, concedendogli un termine per pagare o presentare osservazioni. La mancata instaurazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria. Poiché la contribuente aveva contestato in modo sostanziale la sussistenza dei presupposti dell'iscrizione, il giudice ha correttamente qualificato la doglianza applicando il principio giuridico pertinente, anche se era stata originariamente richiamata una norma non applicabile. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non si è difesa in cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2

    se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere

    La disposizione riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata e non si applica direttamente all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, che costituisce una procedura alternativa all'esecuzione forzata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    L'iscrizione ipotecaria può essere effettuata senza la preventiva intimazione ex art. 50, comma 2, ma deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente dell'intenzione di iscrivere l'ipoteca e dalla concessione di un termine per pagare o presentare osservazioni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76

    È stato richiamato da Equitalia insieme all'art. 77 nell'ambito della contestazione relativa ai presupposti dell'iscrizione ipotecaria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis

    La previsione, introdotta successivamente, è stata utilizzata come riferimento per ritenere congruo un termine di trenta giorni per consentire al contribuente di presentare osservazioni o effettuare il pagamento.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41, 47 e 48

    Le disposizioni sono richiamate a fondamento del diritto del contribuente alla partecipazione e al contraddittorio nel procedimento amministrativo prima dell'iscrizione ipotecaria.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione degli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria tributaria non coincide con l'espropriazione forzata: la preventiva intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, non è quindi automaticamente necessaria per iscrivere l'ipoteca.
  • Prima di iscrivere un'ipoteca, l'agente della riscossione deve comunque informare il contribuente e consentirgli di pagare o formulare osservazioni entro un termine congruo. L'omissione di questo contraddittorio può comportare la nullità dell'iscrizione.
  • Il giudice deve valutare il contenuto sostanziale delle contestazioni del contribuente e applicare la norma corretta, anche quando nel ricorso sia stata indicata una disposizione non pertinente.
  • In situazioni analoghe, è essenziale distinguere tra vizi relativi alla mancata intimazione ex art. 50 e vizi relativi alla mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria: il primo non determina necessariamente l'illegittimità dell'ipoteca, mentre il secondo può determinarne la nullità.

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