Ordinanza n. 7501/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 6664/2025 del Tribunale di Roma-Sez. Lavoro, pubblicata in data 9/06/2025 e notificata in data 9/06/2025 in copia conforme anche ai fini dell'esecuzione forzata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, senza assumere una decisione definitiva sull'ammissibilità o sul merito dell'azione di ottemperanza, ha rilevato la mancanza della formale attestazione di passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento della domanda. Ha quindi disposto, a carico della ricorrente, il deposito di tale attestazione e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 17 giugno 2026, riservando ogni ulteriore decisione.
Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, indicata come passata in giudicato. Ha depositato un certificato di non proposto appello rilasciato dalla Corte d'Appello di Roma, ma non ha prodotto l'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dal Tribunale ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, richiesta dall'art. 114, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
necessaria ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza deve essere fornita la prova documentale del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale del quale si chiede l'esecuzione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
attestazione - rilasciata dal Tribunale ai sensi dell’art. 124, disp. att. c.p.c. - di passaggio in giudicato
L'attestazione rilasciata dal giudice che ha pronunciato la sentenza costituisce il documento richiesto per comprovare formalmente il passaggio in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza del giudice ordinario, la parte che agisce deve depositare l'attestazione formale di passaggio in giudicato rilasciata dall'ufficio giudiziario competente, ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.; il solo certificato di non proposizione dell'appello non è ritenuto sufficiente ai fini dell'art. 114, comma 2, c.p.a.
- Quando manca la documentazione formale comprovante il passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre un'integrazione documentale a carico della parte ricorrente e rinviare la decisione, riservando ogni valutazione sull'azione.
Come è indicizzato
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