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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29363/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine da un'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per detenzione di stupefacenti, poi confermata dal Tribunale del riesame. Al ricorrente era stato attribuito, in via cautelare, di avere detenuto cocaina per grammi 18,73 e crack per grammi 1,56, fatti poi riqualificati nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309/1990. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge per errata applicazione dei criteri di scelta della misura cautelare: una volta riconosciuta la fattispecie lieve, il Tribunale avrebbe dovuto riconsiderare adeguatezza e proporzionalità, valutando misure meno afflittive e spiegando perché gli arresti domiciliari con controllo elettronico non fossero sufficienti, anche alla luce dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p. Con il secondo motivo si lamentava vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale si fosse limitato ad affermare in modo stereotipato l'inadeguatezza della misura domiciliare, quasi introducendo una presunzione assoluta contro tale misura, senza spiegare perché non potesse farsi affidamento sull'autocontrollo dell'indagato. Con il terzo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della scelta della misura meno compressiva possibile, denunciando la mancata considerazione della dipendenza da stupefacenti e dell'interruzione del percorso riabilitativo, elementi che secondo la difesa avrebbero inciso sull'intensità del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, formalmente formulate come violazioni di legge e vizi di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale fattuale e del giudizio cautelare già compiuto dal Tribunale, operazione preclusa in sede di legittimità. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata giudicata congrua e immune da manifeste illogicità: il Tribunale aveva valorizzato le modalità concrete della condotta, l'inserimento stabile in attività di spaccio, i precedenti penali, la sottoposizione a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e le reiterate violazioni dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Era inoltre stata spiegata l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche perché l'abitazione era stata trasformata in luogo di preparazione e confezionamento dello stupefacente. Quanto alla riqualificazione dell'art. 73, comma 5, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva indicato elementi concreti idonei a dimostrare che la pena finale sarebbe stata entro il limite dei tre anni o suscettibile di sospensione condizionale. Ritenuta l'inammissibilità senza assenza di colpa, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    la riqualificazione nella fattispecie di lieve entità non determina automaticamente l'inadeguatezza della custodia cautelare in carcere; occorre comunque una motivazione concreta sulla misura idonea e sulla prognosi sanzionatoria

  • art. 309 cod. proc. pen.

    indica il rimedio del riesame avverso le ordinanze applicative di misure cautelari personali

  • art. 275 cod. proc. pen.

    impone la scelta della misura meno afflittiva tra quelle idonee a soddisfare le esigenze cautelari; la custodia in carcere è legittima se le misure meno gravi risultano inidonee a contenere il concreto pericolo di reiterazione

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.

    richiede che siano esposte le ragioni per cui la misura meno grave, come i domiciliari, non sia sufficiente

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    le specifiche modalità e circostanze del fatto, unitamente alla personalità dell'indagato, concorrono a definire il pericolo concreto e attuale di reiterazione

  • art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    onera il giudice di indicare le ragioni per cui gli arresti domiciliari non possono impedire la ripresa dell'attività illecita

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    la custodia in carcere va coordinata con la prognosi di pena superiore a tre anni; la riqualificazione del reato impone una motivazione congrua anche su questo profilo

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    i motivi di ricorso devono essere enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione

  • art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

    delimita i vizi deducibili nei limiti dei soli errori di diritto diversi da quelli di motivazione

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    il vizio di motivazione è rilevabile solo se manca del tutto o è manifestamente illogico sulla base del testo del provvedimento

  • art. 89, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    l'interruzione del programma terapeutico o il comportamento incompatibile con la sua esecuzione hanno valenza negativa sul piano cautelare, potendo giustificare il ripristino del massimo rigore

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    in caso di mancata rimessione in libertà, la decisione va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato quale disciplina degli adempimenti conseguenti alla comunicazione della decisione all'istituto penitenziario

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato indirettamente nella giurisprudenza citata sulla sufficienza e coerenza della motivazione dei provvedimenti cautelari

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la Corte richiama il controllo sulla valutazione degli elementi probatori solo nei limiti del sindacato di legittimità; tuttavia, in assenza di menzione testuale, la norma non è inserita come citazione autonoma

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro ordinanze cautelari personali, il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del fatto o delle circostanze già apprezzate dal giudice del merito; è ammesso solo il sindacato su violazioni di legge e su motivazione mancante o manifestamente illogica.
  • La custodia cautelare in carcere è legittima quando il giudice motivi in modo concreto che misure meno afflittive, inclusi gli arresti domiciliari, non sono idonee a neutralizzare il pericolo di reiterazione, valorizzando modalità del fatto e personalità dell'indagato.
  • La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non comporta automaticamente la sostituzione della misura custodiale; occorre però una motivazione che si confronti con la nuova cornice sanzionatoria e con la prognosi sulla pena concretamente irrogabile.
  • La deduzione di condizioni personali come dipendenza da stupefacenti o avvio di un percorso riabilitativo non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo cautelare se non si dimostra in che modo tali elementi incidano concretamente sulla possibilità di reiterazione del reato.
  • L'interruzione del programma terapeutico per tossicodipendenza può essere letta, sul piano cautelare, come indice sfavorevole, non come elemento di per sé idoneo a favorire la misura meno afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleReati stradaliStupefacentiMisure cautelari
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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