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Ordinanza

Ordinanza n. 1715/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 73/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202602968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’aggiudicazione di una procedura per l’affidamento di un servizio aeroportuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva negato la sospensione degli effetti dell’aggiudicazione della procedura identificata dal CIG B4C30201CF, chiedendo la riforma della decisione cautelare. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti contro l’aggiudicazione o contro l’ordinanza di primo grado. La controversia riguardava inoltre la richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente in essere, giunto a scadenza il 30 aprile 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto, da un lato, che trattandosi di un servizio l’eventuale interesse dell’appellante fosse suscettibile di ristoro anche all’esito del giudizio di merito, fissato per il 24 settembre 2026. Dall’altro lato, a fronte del provvedimento di aggiudicazione, non ha ravvisato ragioni sufficienti per giustificare la prosecuzione del rapporto ormai scaduto, considerando gli atti depositati più recentemente e l’esigenza pubblica di assicurare un servizio conforme alle necessità del sito aeroportuale come da ultimo definite. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all’affidamento di un servizio, la possibilità di ottenere il ristoro dell’interesse anche all’esito del giudizio di merito può escludere la necessità di una tutela cautelare immediata, soprattutto quando l’udienza di merito sia stata fissata in tempi ravvicinati.
  • La prosecuzione cautelare di un rapporto contrattuale di servizio ormai scaduto non può essere disposta in assenza di ragioni sufficienti, qualora l’amministrazione abbia disposto una nuova aggiudicazione e sussistano esigenze pubbliche di fruizione di un servizio adeguato alle necessità attuali del sito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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