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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45362/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma del sequestro conservativo disposto sul patrimonio ritenuto riconducibile a Noviello (per bancarotta fraudolenta). I motivi principali erano: 1) l'affermazione da parte del Tribunale del riesame della persistente sussistenza del "periculum in mora" nonostante la trascrizione della domanda revocatoria della parte civile; 2) l'omessa e scorretta valutazione, ai sensi dell'art.319 cod. proc. pen., dell'idoneità e della congruità della cauzione offerta in sede di riesame (offerta di cauzione pari a circa euro 15.252,00), con la conseguente negazione di una revoca, anche parziale, del sequestro conservativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, perché valuti la congruità della somma offerta a titolo di cauzione ai sensi dell'art.319, comma 2, cod. proc. pen., rispetto al valore dei beni sottoposti a sequestro, conformemente ai principi fissati nella precedente sentenza n.24650/2022. La Corte ha osservato che il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha omesso la valutazione richiesta, ritenendo erroneamente che si trattasse soltanto di una "promessa" di cauzione e non eseguendo l'esame di congruità richiesto dalla sentenza di legittimità, violando così l'obbligo di attenersi alla pronuncia rescindente.

Norme richiamate

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro conservativo per garantire il soddisfacimento dei crediti indicati; il sequestro può essere disposto per la somma indicata come danno presunto.

  • art. 318 cod. proc. pen.

    Indicazione del giudice competente a decidere sulle impugnazioni cautelari (giudice del riesame) e sulle relative competenze procedurali.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norme sul riesame e sulle impugnazioni delle misure cautelari; richiamata per il quadro procedurale del giudizio del riesame.

  • art. 319 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)

    Principale norma in contestazione: prevede la possibilità di offrire cauzione per ottenere la revoca del sequestro. La Corte interpreta il comma 2 nel senso che, quando la cauzione è offerta in sede di riesame, la sua idoneità deve essere valutata in relazione al valore delle cose sequestrate (e non necessariamente in relazione all'ammontare totale dei crediti); se la cauzione è proporzionata al valore dei beni sequestrati il giudice del riesame deve revocare, anche parzialmente, il sequestro.

  • art. 324, comma 7 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di motivazione e principi procedurali del riesame; rilevante nel quadro delle censure sollevate sul vizio di motivazione.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Principio per cui il giudice del rinvio deve attenersi alla pronuncia della Corte di cassazione nell'ambito della decisione rinviata; qui la Corte ha ritenuto che il Tribunale non si sia conformato alla sentenza rescindente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, citata in relazione ai motivi dedotti dall'imputato nella censura sulla corretta applicazione dell'art.319.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata marginalmente in relazione ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 23 d.l. n. 137/2020 (richiesta PM)

    Citata in relazione alla requisitoria scritta prodotta dal Pubblico ministero; non incidente sul principio di diritto decisivo ma presente negli atti.

Massime di principio

  • Quando l'interessato propone in sede di riesame l'offerta di cauzione ai sensi dell'art.319, comma 2, il giudice deve valutare la congruità della cauzione rispetto al valore dei beni sequestrati e può disporre la revoca totale o parziale del sequestro se la cauzione risulti proporzionata a tale valore.
  • La congruità della cauzione offerta in sede di riesame si misura rispetto al valore delle cose sottoposte a vincolo e non esclusivamente rispetto all'ammontare complessivo dei crediti vantati: quindi anche una cauzione modesta può legittimare la revoca parziale se i beni vincolati sono di valore inferiore.
  • Il giudice del riesame non può rifiutarsi di esaminare la congruità della cauzione motivando genericamente che si tratti di una "promessa": è necessario verificare la concreta idoneità e modalità esecutive dell'offerta (deposito, garanzia bancaria, assegno effettivamente disponibile o modalità equipollenti).
  • In caso di annullamento parziale della Corte di cassazione il giudice al quale si rinvia deve attenersi e decidere sui punti specificamente indicati dalla sentenza rescindente; l'omessa esecuzione di tale valutazione costituisce motivo di ulteriore annullamento.
  • È consigliabile, per chi propone cauzione in sede di riesame, offrire mezzi di garanzia formali ed esecutivi (es. deposito cauzionale, polizza fideiussoria, garanzia bancaria) e quantificare chiaramente il valore della cauzione rispetto ai singoli beni oggetto di sequestro, chiedendo espressamente la revoca totale o parziale degli specifici vincoli.

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