Cassazione Penale, Sentenza n. 13372/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo (28.009,70 euro) ritenuto finalizzato alla confisca per equivalente, contestando: 1) la mancata acquisizione/originalità delle 20 fatture (sostanziali al reato) e la violazione dell'art. 235 c.p.p.; 2) l'utilizzo di elementi provenienti da un diverso procedimento (atti dell'Amministrazione tributaria/formalmente riguardanti il padre, Luigi Tassone) e l'illogicità/apparenza della motivazione; 3) l'insufficiente motivazione sul periculum in mora (possibilità di occultamento o dispersione del denaro), contravvenendo a principi di recente giurisprudenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, nel merito, lo ha rigettato. Ha ritenuto che: le copie delle fatture erano presenti in atti (supporto CD allegato al PVC) e pertanto non era necessaria la produzione degli originali nel giudizio cautelare; il processo verbale di constatazione dell'Amministrazione tributaria è documento extraprocessuale acquisibile e legittimamente utilizzato per dimostrare l'inesistenza delle prestazioni; non sussiste pregiudizialità tra l'accertamento dell'emittente e la valutazione del fumus per l'utilizzatore delle fatture; le censure sulla motivazione erano in gran parte ricadenti nella valutazione di merito non sindacabile per cassazione in questa sede (art. 325 c.p.p.); la motivazione sul periculum in mora, pur integrabile, è stata ritenuta sufficiente soprattutto alla luce dell'alienazione da parte del ricorrente di un veicolo e di un rimorchio dopo l'accertamento fiscale, indice di concreto rischio di dispersione delle somme. Conclusione: rigetto del ricorso e conferma del sequestro nella sostanza.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Delitto contestato: utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per evadere imposte (imputazione a carico del ricorrente). La Corte dà per valida la contestazione come quadro normativo del reato sottostante al sequestro.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Rilevato nel contesto per evidenziare che l'accertamento sull'emittente (art. 8) non è pregiudiziale per la valutazione del fumus in capo all'utilizzatore (art. 2): non è necessario previamente accertare la responsabilità dell'emittente per ritenere l'inesistenza delle operazioni.
cod. proc. pen. art. 235
Richiamato dal ricorrente (acquisizione degli elementi costituenti il corpo del reato). La Corte osserva che le copie delle fatture erano in atti e che la mancata produzione degli originali non inficia la possibilità di fondare il sequestro sulle copie e sull'informativa di reato.
cod. proc. pen. art. 605, comma 1, lett. b) ed e)
Norme relative ai motivi di ricorso in cassazione per le ordinanze: il ricorrente invocava vizi di motivazione e mancanza di acquisizione probatoria richiamando questi punti; la Corte ha ritenuto preclusa la sindacabilità di molte di tali censure in questa sede per violazione dell'art. 325 c.p.p.
cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato in relazione alla dedotta illogicità/apparenza della motivazione: la Corte ricorda che la valutazione di merito e di congruità motivazionale non può essere esercitata liberamente in cassazione contro ordinanze di riesame, salvo vizio di legge manifesto.
cod. proc. pen. art. 325, comma 1
Limita il sindacato in cassazione avverso ordinanze di riesame alle sole violazioni di legge, escludendo la rinnovata valutazione del merito o delle prove; principio decisivo per l'inammissibilità di molte censure del ricorrente.
cod. proc. pen. art. 234
Il processo verbale di constatazione è qualificato documento extraprocessuale e, se acquisito regolarmente, può essere utilizzato nel giudizio; la Corte conferma la possibilità di avvalersene.
cod. proc. pen. art. 238, comma 2-bis
Richiamato dal ricorrente come potenziale limite all'utilizzo di atti formati in altro procedimento; la Corte ha escluso la sua applicabilità nel caso, ritenendo che il PVC non sia stato formato in un procedimento penale diverso e che l'atto fosse acquisibile.
cod. proc. pen. art. 187, comma 2
Richiesto dal giudice per provare fatti processuali (es. diversa natura dei documenti): la Corte osserva che il ricorrente non ha fornito la prova ex art. 187 c.p.p. della diversità tra copie in atti e originali sequestrati.
cod. proc. pen. art. 309
Consente al Tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto legittimo che il riesame abbia integrato/rafforzato la motivazione sul periculum in mora.
Sez. U. giurisprudenza richiamata (es. n. 36959/2021 Ellade)
Principi richiamati circa la necessità di motivazione del periculum in mora nei sequestri finalizzati alla confisca obbligatoria; la Corte applica tali principi ma ritiene che nel caso concreto la motivazione (anche integrata) sia adeguata.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di riesame delle misure cautelari reali è limitato: non è consentita la rinnovata valutazione del merito o delle prove, salvo specifici vizi di legge (art. 325 c.p.p.).
- Copie documentali (anche copia su supporto CD) regolarmente acquisite possono essere utilizzate per fondare misure cautelari; la mancata produzione degli originali non annulla automaticamente la valutazione probatoria se le copie sono in atti e non si prova la loro diversità (art. 187 c.p.p.).
- Documenti amministrativi/di accertamento (processi verbali di constatazione) sono qualificabili come documenti extraprocessuali e, se acquisiti regolarmente, possono essere valutati nel procedimento penale per accertare l'inesistenza delle operazioni fatturate.
- Per ritenere il fumus commissi delicti nell'uso di fatture per operazioni inesistenti non è sempre necessario accertare previamente la responsabilità penale dell'emittente; è spesso sufficiente dimostrare l'oggettiva inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture.
- La sussistenza del periculum in mora per sequestri finalizzati alla confisca può essere fondata su elementi concreti di rischio di dispersione (es. alienazione di beni dopo accertamenti); la motivazione deve esserci e può essere integrata dal Tribunale del riesame se non del tutto inesistente.
- Nel proporre impugnazioni in sede di legittimità contro provvedimenti cautelari è essenziale distinguere censure di diritto (ammissibili) da critiche di merito o di mera incongruità probatoria (inammissibili).
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