Corte di giustizia, Sentenza C-514/24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 marzo 2026. — Magyar Telekom Nyrt. contro Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Direttiva (UE) 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Articolo 105, paragrafo 4, primo comma – Diritto degli utenti finali di risolvere il contratto senza costi aggiuntivi a causa di modifiche previste unilateralmente da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica – Deroghe – Modifiche imposte direttamente dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale. — Causa C-514/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la deroga al diritto di recesso prevista dall’articolo 105, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972 riguarda solo modifiche contrattuali imposte direttamente da una fonte normativa vincolante. Una sentenza della Corte, le linee guida BEREC e una decisione individuale di un’ANR non equivalgono a una modifica legislativa o normativa ai fini della deroga. Di conseguenza, l’utente finale può risolvere senza costi il contratto anche se il fornitore modifica le condizioni per conformarsi a tali atti.
Rinvio pregiudiziale sulla portata della deroga al diritto dell’utente finale di risolvere senza costi il contratto, quando la modifica contrattuale è resa necessaria da un’interpretazione della Corte, dalle linee guida BEREC o da una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 debba essere interpretato nel senso che la deroga al diritto di recesso senza costi si applica anche quando la modifica contrattuale sia imposta: 1) dall’interpretazione resa dalla Corte in una sentenza pregiudiziale; 2) dalle linee guida BEREC adottate a seguito di tale sentenza; 3) da una decisione di un’ANR che applichi quella interpretazione e quelle linee guida; in sostanza, se tali atti equivalgano a una modifica del diritto dell’Unione o nazionale direttamente vincolante ai fini della deroga.
Principio di diritto
L’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 va interpretato restrittivamente: il diritto dell’utente finale di risolvere senza costi il contratto resta escluso solo se la modifica contrattuale è direttamente e rigorosamente imposta da un atto legislativo o normativo dell’Unione o nazionale. Non rientrano in tale deroga una sentenza pregiudiziale della Corte, che ha valore dichiarativo e non costitutivo, né le linee guida BEREC, prive di forza vincolante, né una decisione individuale di un’ANR che applichi il diritto dell’Unione a un caso concreto; pertanto, in tali ipotesi l’utente finale conserva il diritto di recesso senza costi aggiuntivi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/2120
- Regolamento (UE) 2018/1971
- Direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120
- Articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1971
- Articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1971
- Articolo 10 della direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 105, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972
Diritto di recesso senza costi e modifiche imposte dal diritto UE
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema ungherese) nell’ambito di una controversia tra Magyar Telekom Nyrt. e il presidente della NMHH. La questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, in relazione a modifiche contrattuali rese necessarie dall’applicazione del regolamento sull’Internet aperta, dalle linee guida BEREC e da una decisione nazionale di regolazione.
Fatti e procedimento principale
Magyar Telekom offriva, per alcuni pacchetti di accesso a Internet, un’opzione tariffaria a "tariffa zero", in base alla quale taluni dati consumati mediante specifiche applicazioni o servizi non venivano conteggiati nel volume di dati incluso nel pacchetto. La NMHH ha ritenuto che tale pratica violasse l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2120, ordinando alla società di cessare l’offerta e di modificare i contratti interessati, eliminando ogni riferimento a tale opzione tariffaria.
La decisione è stata confermata dal presidente della NMHH. Quest’ultimo ha rilevato che la Corte, con le sentenze Telenor Magyarország e Vodafone/Telekom Deutschland, aveva già interpretato l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120 nel senso dell’incompatibilità delle offerte a "tariffa zero"; inoltre, le linee guida BEREC 2022 avevano recepito tale orientamento, abbandonando la precedente impostazione contenuta nelle linee guida BEREC 2016.
Questioni pregiudiziali
La Kúria ha chiesto alla Corte se:
- una sentenza pregiudiziale della Corte possa essere considerata equivalente a una disposizione direttamente vincolante del diritto dell’Unione, tale da giustificare la deroga al diritto di recesso;
- le linee guida BEREC, soprattutto quelle adottate nel 2022, facciano parte del diritto dell’Unione o siano disposizioni direttamente vincolanti;
- una decisione di un’ANR che applichi il nuovo orientamento giurisprudenziale e le linee guida BEREC possa essere qualificata come disposizione vincolante del diritto nazionale ai fini della deroga.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) 2015/2120, specie l’articolo 3, paragrafo 3, sulla neutralità della rete;
- il regolamento (UE) 2018/1971, in particolare i considerando e gli articoli 3 e 4 sul ruolo del BEREC;
- la direttiva (UE) 2018/1972, in particolare il considerando 275, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 10 e l’articolo 105, paragrafo 4;
- gli articoli 267 e 288 TFUE.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, stabilisce una regola generale: quando il fornitore propone una modifica delle condizioni contrattuali, l’utente finale ha diritto di risolvere il contratto senza costi aggiuntivi. Le deroghe devono quindi essere interpretate restrittivamente.
Dal combinato disposto della norma con il considerando 275 emerge che la terza deroga opera solo se la modifica contrattuale è direttamente e rigorosamente imposta dall’entrata in vigore o dalla modifica di un atto legislativo o normativo dell’Unione o nazionale. La Corte sottolinea che questa lettura è coerente con l’obiettivo della direttiva di assicurare un livello elevato e uniforme di protezione degli utenti finali.
Quanto alla sentenza pregiudiziale, la Corte afferma che la propria interpretazione del diritto dell’Unione ha natura dichiarativa e non costitutiva: chiarisce il significato della norma sin dalla sua entrata in vigore, ma non modifica il diritto. Perciò una sentenza pregiudiziale non può essere considerata una modifica normativa ai fini dell’articolo 105, paragrafo 4.
Quanto alle linee guida BEREC, la Corte osserva che esse devono essere tenute nella massima considerazione dalle ANR, ma non hanno carattere giuridicamente vincolante e non fanno parte del processo di elaborazione della normativa dell’Unione. Il BEREC svolge un ruolo di cooperazione e coordinamento, non di produzione di norme vincolanti. Ne consegue che nemmeno le linee guida BEREC 2022 possono essere qualificate come atto che impone direttamente la modifica contrattuale.
Infine, la decisione adottata da un’ANR in un caso individuale, anche se adottata per dare attuazione all’interpretazione della Corte e alle linee guida BEREC, resta un atto di applicazione del diritto a un caso concreto e non un atto normativo. Anche per questa ragione non può integrare la deroga prevista dall’articolo 105, paragrafo 4.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 deve essere interpretato nel senso che l’utente finale conserva il diritto di risolvere senza costi aggiuntivi il contratto quando il fornitore intenda modificarlo per conformarlo: a una sentenza pregiudiziale della Corte; alle linee guida BEREC adottate dopo tale sentenza; oppure a una decisione di un’ANR che tenga conto di entrambi.
Portata pratica
Per gli operatori del settore, la sentenza conferma che la deroga al recesso senza costi non si estende a mutamenti dell’orientamento interpretativo o amministrativo. Solo una vera modifica normativa o legislativa, direttamente imposta al fornitore, può escludere il diritto dell’utente finale alla risoluzione gratuita del contratto.
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