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Sentenza

Sentenza del 05/01/2021 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Competenza Territoriale delle CC.TT. art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973 ed art. 40 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Appello proposto dall'Agenzia avverso la sentenza della CTP che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Fermo in relazione a un avviso di accertamento per l'anno 2004. L'Ufficio contestava inoltre la nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa, e chiedeva il rigetto del provvedimento sostanziale che aveva determinato maggior redditi sulla base di movimentazioni bancarie. La questione sostanziale verteva sulla ricostruzione del reddito della società semplice agricola effettuata dall'Ufficio mediante somme di versamenti e prelevamenti bancari, ripartite arbitrariamente per il 50% come proventi agrari e per il 50% come proventi d'impresa, e sul rifiuto di riconoscere detrazioni IVA e l'attribuzione delle quote societarie.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia con riferimento alla questione pregiudiziale della competenza territoriale, ritenendo che la competenza dell'Ufficio di Fermo sia determinata in base al domicilio fiscale indicato nelle dichiarazioni dei redditi della società. Tuttavia, sul merito ha respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'accertamento si basasse su presunzioni generiche e prive di adeguato impianto probatorio: l'Amministrazione non ha fornito elementi oggettivi per dimostrare quale parte delle movimentazioni bancarie costituisse effettiva eccedenza rispetto al reddito catastale agricolo, e la ripartizione 50/50 per equità è stata considerata inapplicabile. Di conseguenza la sentenza di primo grado è confermata nel risultato (annullamento dell'accertamento) ma con diversa motivazione; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 600/1973

    La competenza territoriale dell'ufficio impositore si determina sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, anche se diverso rispetto a precedenti indicazioni; il contribuente non può sfruttare successivi errori o difformità a proprio vantaggio per eccepire l'incompetenza territoriale.

  • art. 40 d.P.R. n. 633/1972

    Disposizione parallela per la determinazione della competenza in materia IVA in base al domicilio fiscale dichiarato.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall'Ufficio in relazione alla motivazione e al contraddittorio; la CTR ha valutato le eccezioni procedurali ma ha ritenuto di decidere anche nel merito secondo le regole processuali applicabili.

  • art. 59 d.lgs. n. 546/1992

    La norma sulle ipotesi tassative di rimessione al giudice di primo grado è interpretata nel senso che non era possibile rimettere la controversia in primo grado trattandosi di rimessione riferita alla competenza del giudice e non dell'ufficio.

  • art. 161 c.p.c.

    I vizi della sentenza impugnata si convertono in motivi di gravame; quindi la CTR ha potuto decidere nel merito trasformando il vizio procedurale in motivo di appello.

  • art. 149 c.p.c.

    Principio sulla perfezione della notificazione tramite servizio postale: la notificazione per il notificante si considera perfezionata quando questi ha completato le formalità a suo carico; principio utilizzato per respingere l'eccezione di tardività dell'appello.

Massime di principio

  • La competenza territoriale degli uffici tributari si determina in base al domicilio fiscale indicato dal contribuente nelle dichiarazioni dei redditi; tale indicazione vale anche se differente da precedenti comunicazioni e il contribuente non può invocare la difformità per ottenere l'incompetenza dell'ufficio.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale riguarda le attribuzioni dell'ufficio ed è rilevabile d'ufficio; quindi la tardiva formulazione non impedisce la sua valutazione in giudizio.
  • La notificazione a mezzo posta si considera perfezionata per il notificante quando sono state eseguite le formalità a suo carico; pertanto il termine è rispettato se la spedizione è effettuata nei termini previsti anche se la consegna al destinatario avviene successivamente.
  • Il giudice d'appello, in presenza di vizi della motivazione, può convertire tali vizi in motivi di gravame e decidere nel merito senza rinvio, ove consentito dalle norme tassative.
  • Quando l'Amministrazione ricostruisce il reddito di un'impresa agricola sulla base di movimentazioni bancarie, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare con elementi oggettivi quale sia la parte eccedente rispetto al reddito catastale. Non sono sufficienti conteggi aggregati di versamenti e prelevamenti o ripartizioni 'per equità' prive di supporto probatorio.
  • Per le società agricole soggette a tassazione secondo criteri catastali, l'accertamento dell'eccedenza di reddito richiede specifiche evidenze sull'attività commerciale o imprese estranee all'azienda agricola; presunzioni generiche non reggono.
  • Questioni attinenti alla legittimità dell'utilizzo di dati acquisiti nell'ambito di indagini e alla corretta consegna di autorizzazioni giudiziarie devono essere dedotte e impugnate nei modi e nei termini previsti; se non rilevate incidentalmente, potrebbero non essere esaminate in sede d'appello.
  • In ipotesi di reciproca soccombenza su questioni diverse (pregiudiziale versus merito), il giudice può compensare le spese processuali.

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