Cassazione Civile, Ordinanza n. 06549/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
Una condomina aveva convenuto in giudizio il condominio di cui faceva parte, deducendo infiltrazioni provenienti dall’edificio e chiedendo l’eliminazione delle cause del fenomeno e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accertato la responsabilità del condominio, condannandolo a eseguire i lavori necessari e a pagare una somma a titolo di risarcimento, mentre aveva dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta dal condominio. In appello erano stati proposti gravami sia dal condominio sia da un’altra condomina intervenuta a sostegno del convenuto; la corte territoriale li aveva rigettati. In cassazione la condomina intervenuta ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo ultrapetizione e motivazione apparente perché la corte d’appello non avrebbe esaminato adeguatamente le censure sulle opere da eseguire e sul risarcimento; 2) violazione dell’art. 1223 c.c., assumendo che le opere di ripristino nell’appartamento non fossero conseguenza delle infiltrazioni e che non fosse stato correttamente considerato il raffronto con lo stato preesistente dell’immobile, anche in relazione alla vetustà; 3) ancora violazione dell’art. 1223 c.c. e dei principi in tema di danno risarcibile e compensatio lucri cum damno, lamentando che il risarcimento avrebbe indebitamente migliorato la posizione della danneggiata, in quanto la corte avrebbe recepito acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio senza considerare l’usura pregressa degli intonaci e delle tinteggiature.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse adeguata e che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il primo motivo è stato respinto perché l’asserita ultrapetizione era in realtà una contestazione di fatto sulle opere ordinate dal primo giudice; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti parimenti inammissibili o infondati, poiché richiedevano una revisione dell’accertamento fattuale e dell’apprezzamento tecnico compiuto dal giudice di merito e dal consulente tecnico d’ufficio. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione, ma la Corte esclude che vi fosse violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132 c.p.c.
Invocato per denunciare motivazione apparente o inesistente; la Corte ritiene invece la motivazione della sentenza impugnata adeguata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per incardinare le censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state qualificate come sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del fatto.
art. 1223 c.c.
Richiamato per il criterio del danno risarcibile; la Corte non entra in una diversa quantificazione, ritenendo che le censure mirassero a contestare l’accertamento di merito.
art. 2056 c.c.
Richiamato come norma di rinvio ai criteri di cui all’art. 1223 c.c. in materia di responsabilità aquiliana.
art. 345, ultimo comma, c.p.c.
Citato dalla sentenza impugnata e richiamato nel ricorso con riferimento all’inammissibilità di documenti nuovi in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.
- L’eccezione di ultrapetizione non sussiste quando la doglianza investe, in realtà, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulle opere da eseguire o sulle conseguenze dannose dell’illecito.
- In materia di risarcimento del danno da infiltrazioni, il criterio dell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., non può essere utilizzato in sede di legittimità per chiedere una diversa quantificazione fondata su una rivalutazione del materiale probatorio e della consulenza tecnica d’ufficio.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo sufficiente e coerente, la censura di motivazione apparente è infondata se mira soltanto a contestare il merito della ricostruzione fattuale.
- Il ripristino degli elementi danneggiati da infiltrazioni costituisce, in linea di principio, conseguenza diretta del danno subito; la contestazione sulla misura del ripristino richiede una critica del fatto accertato, non una diversa lettura astratta della norma sul danno risarcibile.
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