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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32625/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva tre motivi principali: 1) nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., per discordanza tra l'intestazione del collegio (che indicava un presidente diverso) e la sottoscrizione della sentenza (sottoscritta come presidente da un altro componente); 2) vizio di motivazione in quanto l'imputato avrebbe reagito a un fatto ingiusto altrui; 3) vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la nullità relativa prevista dall'art. 546 cod. proc. pen. poiché la sentenza-documento non era stata sottoscritta dal presidente indicato in intestazione e non risultava un impedimento legittimo del presidente. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza-documento e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte di appello di Cagliari esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto nullo, cioè per la nuova redazione e sottoscrizione della sentenza-documento da parte del presidente e dell'estensore; gli altri motivi sono stati assorbiti. È precisato che la nullità è relativa e non incide sul merito della decisione, ma impone la rinnovazione formale dell'atto; i termini di impugnazione decorreranno nuovamente dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito della nuova sentenza, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma penale che disciplina il reato ascritto all'imputato (minacce): richiamata per inquadrare il fatto di reato oggetto del giudizio di merito, senza che la Cassazione si sia pronunciata sul merito nella sentenza impugnata

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la sentenza deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice; la mancata sottoscrizione del presidente quando il provvedimento è redatto dall'estensore configura una nullità relativa (salva l'ipotesi di impedimento legittimo del presidente) che comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti per la nuova redazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il mancato riconoscimento è stato dedotto come motivo di vizio di motivazione, ma è stato assorbito dalla decisione della Cassazione in ordine alla nullità formale

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento all'effetto riapertorio dei termini di impugnazione: i termini decorreranno nuovamente dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito della nuova sentenza-documento redatta dopo la rinnovazione

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente indicato nell'intestazione, se non giustificata da un impedimento legittimo, costituisce una nullità relativa della sentenza-documento: se eccepita in cassazione comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice che l'ha pronunciata per la mera rinnovazione formale (nuova redazione e sottoscrizione).
  • Tale nullità è principalmente formale e non incide sul giudizio di merito né sul dispositivo (salvo diverso accertamento), ma impedisce che la sentenza resti come documento definitivo fino a quando non sia regolarizzata la sottoscrizione del presidente.
  • Se esistono altri motivi di impugnazione (es. vizi di motivazione o mancato riconoscimento di circostanze), essi possono essere assorbiti dalla decisione della Cassazione quando questa accolga una questione di nullità formale che impone la sola rinnovazione dell'atto; tuttavia le parti possono riproporre i motivi sostanziali davanti alla Corte d'appello dopo la rinnovazione.
  • L'unico caso in cui la sottoscrizione del presidente può essere omessa è l'impedimento non superabile (es. morte o altro impedimento legittimo) debitamente risultante; in mancanza di tale giustificazione la sottoscrizione è obbligatoria.
  • La nuova comunicazione/ deposito della sentenza rinnovata fa decorrere nuovamente i termini processuali (art. 585 c.p.p.), perciò la parte che intende impugnare deve vigilare sulla nuova notificazione.

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