Cassazione Penale, Sentenza n. 32625/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva tre motivi principali: 1) nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., per discordanza tra l'intestazione del collegio (che indicava un presidente diverso) e la sottoscrizione della sentenza (sottoscritta come presidente da un altro componente); 2) vizio di motivazione in quanto l'imputato avrebbe reagito a un fatto ingiusto altrui; 3) vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la nullità relativa prevista dall'art. 546 cod. proc. pen. poiché la sentenza-documento non era stata sottoscritta dal presidente indicato in intestazione e non risultava un impedimento legittimo del presidente. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza-documento e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte di appello di Cagliari esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto nullo, cioè per la nuova redazione e sottoscrizione della sentenza-documento da parte del presidente e dell'estensore; gli altri motivi sono stati assorbiti. È precisato che la nullità è relativa e non incide sul merito della decisione, ma impone la rinnovazione formale dell'atto; i termini di impugnazione decorreranno nuovamente dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito della nuova sentenza, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma penale che disciplina il reato ascritto all'imputato (minacce): richiamata per inquadrare il fatto di reato oggetto del giudizio di merito, senza che la Cassazione si sia pronunciata sul merito nella sentenza impugnata
art. 546 cod. proc. pen.
Stabilisce che la sentenza deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice; la mancata sottoscrizione del presidente quando il provvedimento è redatto dall'estensore configura una nullità relativa (salva l'ipotesi di impedimento legittimo del presidente) che comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti per la nuova redazione
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il mancato riconoscimento è stato dedotto come motivo di vizio di motivazione, ma è stato assorbito dalla decisione della Cassazione in ordine alla nullità formale
art. 585 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento all'effetto riapertorio dei termini di impugnazione: i termini decorreranno nuovamente dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito della nuova sentenza-documento redatta dopo la rinnovazione
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente indicato nell'intestazione, se non giustificata da un impedimento legittimo, costituisce una nullità relativa della sentenza-documento: se eccepita in cassazione comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice che l'ha pronunciata per la mera rinnovazione formale (nuova redazione e sottoscrizione).
- Tale nullità è principalmente formale e non incide sul giudizio di merito né sul dispositivo (salvo diverso accertamento), ma impedisce che la sentenza resti come documento definitivo fino a quando non sia regolarizzata la sottoscrizione del presidente.
- Se esistono altri motivi di impugnazione (es. vizi di motivazione o mancato riconoscimento di circostanze), essi possono essere assorbiti dalla decisione della Cassazione quando questa accolga una questione di nullità formale che impone la sola rinnovazione dell'atto; tuttavia le parti possono riproporre i motivi sostanziali davanti alla Corte d'appello dopo la rinnovazione.
- L'unico caso in cui la sottoscrizione del presidente può essere omessa è l'impedimento non superabile (es. morte o altro impedimento legittimo) debitamente risultante; in mancanza di tale giustificazione la sottoscrizione è obbligatoria.
- La nuova comunicazione/ deposito della sentenza rinnovata fa decorrere nuovamente i termini processuali (art. 585 c.p.p.), perciò la parte che intende impugnare deve vigilare sulla nuova notificazione.
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