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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32526/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di lavoro subordinato presso una società a partecipazione pubblica operante nel settore della sosta/parcheggi. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente attribuitegli come ispettore, sostenendo di avere svolto in concreto funzioni di coordinatore tecnico della sosta / coordinatore della sosta / responsabile di area, con conseguente diritto all'inquadramento nel primo livello retributivo del CCNL Terziario. La Corte d'appello ha accolto la domanda valorizzando il materiale istruttorio, anche acquisito d'ufficio, e ha riconosciuto il superiore inquadramento. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto necessaria una riproposizione in appello incidentale di questioni rimaste assorbite in primo grado; (2) violazione dell'art. 2113 c.c. e delle norme di interpretazione contrattuale per avere la Corte male interpretato alcune rinunce sottoscritte dal lavoratore negli anni 2012, 2013 e 2014, ritenendole non riferite al giudizio pendente; (3) violazione dell'art. 100 del CCNL Terziario e dell'accordo nazionale di settore, oltre ai canoni ermeneutici, per avere ricondotto le mansioni al primo livello; (4) violazione dell'art. 2103 c.c. per asserita omissione del procedimento trifasico di comparazione tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali; (5) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 437 c.p.c. e 111 Cost. per l'ammissione d'ufficio di documenti tardivi (mansionario e organigramma) senza adeguata giustificazione e senza contraddittorio; (6) violazione degli artt. 18 d.l. 112/2008 e 19 d.lgs. 175/2016, con dedotta nullità del riconoscimento del superiore inquadramento per mancato rispetto di procedure selettive proprie delle società in house; (7) omesso esame e mancata ammissione di documenti decisivi (statuto e visura camerale) destinati a provare la natura in house della società e quindi l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi e ha ricostruito la disciplina del rapporto come privatistica, sottolineando che l'art. 2103 c.c. resta applicabile anche alle società in house in assenza di una disciplina speciale derogatoria; ha inoltre ribadito che l'accertamento delle mansioni e l'interpretazione delle clausole collettive, se congruamente motivati, sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione, e che l'acquisizione di documenti rientra nei poteri discrezionali del giudice del lavoro quando li ritenga indispensabili.

La decisione

Il ricorso della società è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, assorbendo il primo; ha ritenuto infondato il sesto motivo sulla pretesa necessità di procedure selettive per il superiore inquadramento in una società in house; ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi terzo, quarto e quinto, confermando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il procedimento trifasico e valorizzato gli specifici profili professionali previsti dal CCNL; ha dichiarato assorbito il settimo motivo. Conseguentemente è stata confermata la sentenza di merito che riconosceva al lavoratore il diritto all'inquadramento nel primo livello retributivo del CCNL Terziario. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma evocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ha ritenuto inammissibile il sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito quando la motivazione sia congrua.

  • artt. 343 e 346 c.p.c.

    Richiamati per sostenere che non fosse necessaria una riproposizione in appello incidentale di questioni rimaste assorbite; il motivo è stato però dichiarato assorbito.

  • art. 2113 c.c.

    Invocato contro la lettura delle rinunce sottoscritte dal lavoratore; la Corte ha affermato che l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito se logicamente motivata.

  • artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c.

    Richiamati come canoni di interpretazione delle rinunce e delle clausole collettive; la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione l'esito interpretativo congruamente motivato.

  • art. 100 del CCNL Terziario

    Richiamato per la classificazione del personale; la Corte ha confermato che la qualificazione va compiuta valorizzando gli specifici profili professionali previsti dal contratto collettivo.

  • Accordo Nazionale per il settore delle attività ausiliarie della sosta e dei parcheggi

    Utilizzato per individuare la figura professionale corrispondente alle mansioni svolte; la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione operata dal giudice di merito.

  • art. 2103 c.c.

    È stata ribadita la sua piena applicabilità al rapporto con società in house in assenza di una disciplina derogatoria speciale; l'inquadramento per mansioni superiori segue la disciplina privatistica del lavoro subordinato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova e all'acquisizione documentale; la Corte ha escluso errori di diritto nella valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 437, comma 2 e 3, c.p.c.

    Norme evocate contro l'ammissione di documenti tardivi in appello; la Corte ha ribadito che l'acquisizione documentale nel rito del lavoro rientra nei poteri discrezionali del giudice se ritenuta indispensabile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme alle doglianze sul contraddittorio e sulla motivazione; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da incidere sulla decisione.

  • art. 18 del D.L. n. 112/2008

    Invocato per sostenere la necessità di procedure selettive nella società partecipata; la Corte ha escluso che tale norma deroghi all'art. 2103 c.c. in tema di mansioni.

  • art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016

    Richiamato dalla ricorrente in chiave di disciplina delle società a partecipazione pubblica; la Corte ne ha negato l'idoneità a impedire il riconoscimento di mansioni superiori.

  • art. 1418 c.c.

    Evocato per sostenere la nullità della statuizione sul superiore inquadramento; la Corte non ha condiviso la tesi, escludendo la deroga alla disciplina civilistica.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per l'asserita rilevabilità d'ufficio della nullità; la Corte ha respinto l'assunto alla luce della natura privatistica del rapporto.

  • art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02

    Richiamato nel dispositivo per l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti negoziali e delle rinunce sottoscritte dal lavoratore è questione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del documento.
  • Nel rapporto di lavoro subordinato con società in house a controllo pubblico, in assenza di una disciplina speciale derogatoria, continua ad applicarsi la disciplina privatistica del codice civile, inclusa quella dell'art. 2103 c.c. sulle mansioni superiori.
  • Ai fini dell'inquadramento professionale del lavoratore deve essere seguito il procedimento trifasico: accertamento delle mansioni effettivamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali e raffronto tra fatto e contratto; il controllo di legittimità è limitato alla correttezza giuridica del procedimento e alla presenza di una motivazione congrua.
  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi relativi alla classificazione del personale, ha rilievo preminente l'individuazione degli specifici profili professionali corrispondenti ai livelli, rispetto alle sole definizioni astratte di professionalità.
  • Nel rito del lavoro, l'acquisizione d'ufficio di documenti in appello rientra nei poteri discrezionali del giudice quando li ritenga indispensabili o necessari ai fini della decisione; tale valutazione non è, di regola, sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione.
  • La dedotta natura pubblicistica della società datrice non elimina, di per sé, il diritto del dipendente a far valere le mansioni effettivamente svolte e il correlato inquadramento secondo la disciplina del lavoro privato, salvo una deroga normativa espressa.

Come è indicizzato

MaterieMansioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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