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Ordinanza

Ordinanza n. 102/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della “Comunicazione di improcedibilità e archiviazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 14, comma 7, L.R. 15/2013” riferita alla pratica edilizia SCIA n. PE‑2368‑2025, prot. 293885 del 25.08.2025, relativa all’immobile sito in Rimini, Viale Derna 11, Foglio 75, mappale 458, sub. 7, adottata dal Comune di Rimini con provvedimento del 23.12.2025, prot. 0454657/2025, e ove occorra, dell’atto di sospensione e richiesta di integrazione del procedimento di verifica della SCIA Prot. N.0326318/2025 del 18.09.2025, recante “Ravvisata incompletezza con richiesta di integrazione e sospensione del procedimento di verifica della SCIA ai sensi dell’art. 14, comma 6, L.R. 15/2013 SCIA in sanatoria PE‑2368‑2025.

Giustizia amministrativa202600462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di improcedibilità e archiviazione della SCIA edilizia in sanatoria, nonché, ove occorra, atto di sospensione e richiesta di integrazione documentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la comunicazione comunale di improcedibilità e archiviazione della SCIA in sanatoria relativa a un immobile sito in Rimini, fondata sulla mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale formulata dall’amministrazione nel procedimento di verifica della SCIA. È stata inoltre dedotta, tra gli altri profili, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, assumendo che il Comune avrebbe dovuto comunicare il preavviso di diniego prima dell’archiviazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di sufficienti profili di fondatezza e perché, in sede cautelare, non è comunque possibile ottenere direttamente l’ambita sanatoria edilizia. A un sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l’archiviazione fosse fondata sull’effettiva mancata ottemperanza dei ricorrenti alla richiesta di integrazione documentale nell’ambito del procedimento di SCIA in sanatoria. Ha inoltre ritenuto non applicabile alla SCIA il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, trattandosi di istituto partecipativo riferito ai procedimenti ad istanza di parte in senso tecnico; il contenuto di sanatoria della SCIA non modifica, prima facie, tale conclusione. Il TAR ha tuttavia rilevato che la stessa amministrazione non esclude la possibilità di sanatoria delle opere una volta effettuata l’integrazione documentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 6, L.R. 15/2013

    "Ravvisata incompletezza con richiesta di integrazione e sospensione del procedimento di verifica della SCIA"

    Disciplina la sospensione del procedimento di verifica della SCIA e la richiesta di integrazione documentale.

  • art. 14, comma 7, L.R. 15/2013

    "Comunicazione di improcedibilità e archiviazione della segnalazione certificata di inizio attività"

    È indicato quale fondamento della comunicazione comunale di improcedibilità e archiviazione della SCIA.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il TAR considera il preavviso di diniego un istituto partecipativo applicabile ai procedimenti ad istanza di parte in senso tecnico, non alla SCIA.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, secondo l’impostazione recepita dal giudice, è applicabile ai procedimenti ad istanza di parte in senso tecnico e non alla SCIA, anche quando la segnalazione abbia contenuto volto a ottenere una sanatoria edilizia.
  • La mancata ottemperanza a una richiesta di integrazione documentale formulata dall’amministrazione nel procedimento di verifica di una SCIA può giustificare, in sede cautelare e a un sommario esame, la dichiarazione di improcedibilità e l’archiviazione della segnalazione.
  • La tutela cautelare non può conseguire direttamente il rilascio della sanatoria edilizia; il giudice può soltanto valutare la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, senza sostituirsi all’amministrazione nell’adozione del titolo sanante.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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