Cassazione Penale, Sentenza n. 37146/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, accogliendo l'appello del Procuratore generale, ha annullato la precedente ordinanza della Corte di Appello che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con controllo elettronico). Il ricorso denuncia: 1) violazione di legge (art. 275, comma 3 c.p.p. e legge 16/2015) per aver erroneamente ritenuto non superata la presunzione relativa circa le esigenze cautelari in presenza di gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa; 2) vizio di motivazione per non aver valutato gli elementi prodotti relativi al percorso di dissociazione e resipiscenza del Milazzo e gli altri elementi favorevoli che, secondo la Corte d'appello, avrebbero giustificato la misura meno afflittiva. La difesa ha altresì chiesto il differimento dell'udienza per acquisire le motivazioni della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, ove sussistano gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa, l'art. 275, comma 3 c.p.p. stabilisce una doppia presunzione (relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari e assoluta circa l'adeguatezza della custodia in carcere): soltanto la presenza di elementi idonei a smentire la presunzione relativa consente l'applicazione di misure diverse dalla custodia in carcere. Poiché la Corte di Appello, pur avendo ritenuto affievolite le esigenze cautelari, aveva comunque riconosciuto la loro sussistenza, il Tribunale ha correttamente annullato la misura meno afflittiva e applicato la presunzione assoluta di adeguatezza del carcere. La richiesta di differimento per acquisire la motivazione del giudizio di merito è stata respinta perché irrilevante ai fini del sindacato in Cassazione, che si limita al provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
"salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure"
La norma realizza una doppia presunzione: presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere. In presenza di gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa la custodia in carcere è obbligatoria salvo prova contraria che smentisca le esigenze cautelari.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Ha inciso sul regime cautelare in materia di reati associativi, mantenendo e precisando il meccanismo delle presunzioni di cui all'art. 275 c.p.p.; la giurisprudenza interpreta la novella come funzionale al rafforzamento della presunzione cautelare nei reati di tipo mafioso.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Sono i motivi di ricorso invocati: lett. b) per violazione di legge, lett. e) per vizio di motivazione/contraddittorietà della motivazione; la Cassazione ha esaminato tali censure alla luce della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. e le ha ritenute infondate.
art. 310, cod. proc. pen.
Consente al Procuratore generale di proporre appello avverso misure cautelari; nel caso di specie il Procuratore generale aveva impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva concesso gli arresti domiciliari.
art. 173, d. att. cod. proc. pen.
Limita la materia e l'estensione dei motivi dedotti in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi esposti nei limiti consentiti e li ha valutati congiuntamente.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma citata in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale; non incide sul merito cautelare ma è procedurale rispetto alla presentazione di conclusioni scritte.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Rinvio per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; norma procedurale di esecuzione degli adempimenti conseguenti alla sentenza.
Massime di principio
- In presenza di gravi indizi di partecipazione ad associazione di tipo mafioso opera una "doppia presunzione": la presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari e la presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere; pertanto la custodia in carcere è la misura ordinariamente obbligatoria, salvo che siano prodotti elementi concreti e specifici in grado di smentire la presunzione relativa.
- Il semplice richiamo a un percorso di dissociazione o resipiscenza non è automaticamente sufficiente a escludere esigenze cautelari: tale percorso deve essere provato con elementi idonei a dimostrare l'assenza di pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato nel caso concreto.
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari la Cassazione si limita al sindacato del provvedimento impugnato e non può fondare la propria decisione su elementi o motivazioni estranei al provvedimento stesso (ad es. motivazioni presenti nella sentenza di merito non richiamate nel provvedimento cautelare).
- Le censure per violazione di legge o vizio di motivazione devono tener conto del quadro normativo specifico (per es. le presunzioni dell'art. 275 c.p.p. nei reati di tipo mafioso): se la presunzione assoluta opera, la mancata valutazione di elementi favorevoli può essere irrilevante.
- Sul piano strategico, chi propone istanza di misure meno afflittive in casi di reati associativi di tipo mafioso deve documentare in modo rigoroso e concreto i fatti nuovi e gli atti di dissociazione che possano effettivamente smentire le esigenze cautelari indicate dalla presunzione normativa.
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