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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18034/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza di patteggiamento contestando la confisca di denaro (C 2.190) disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Sostiene che l'imputato, in sede di convalida, avrebbe ampiamente giustificato la legittima provenienza della somma e che quindi mancavano i presupposti per la confisca; inoltre lamenta carenza di motivazione circa l'individuazione della quota di denaro di provenienza illecita, della parte residua e della sproporzione rispetto ai redditi dell'imputato, richiamando anche l'art. 240-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità estrinseca perché non si è confrontato con la decisione impugnata. Ha ritenuto che la sentenza del Tribunale di Torino avesse fornito motivazione congrua e pertinente circa la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen., desumendo dallo stato (denaro occultato nella tasca, banconote di piccolo taglio, entità della somma) che si trattava di provento dell'attività di spaccio. La censura relativa all'art. 240-bis non era confrontata con il provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La richiesta del Procuratore generale di annullamento limitato alla confisca non è stata accolta perché il ricorso è risultato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    La disposizione è stata intesa nel senso che la confisca facoltativa può colpire cose che siano mezzi, prodotti o profitti del reato, direttamente ed essenzialmente riferibili al fatto; il giudice deve motivare l'esercizio del potere discrezionale anche in funzione di prevenzione speciale

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come parametro alternativo, ma la Cassazione ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva disposto la confisca ai sensi dell'art. 240 e dunque la censura non era pertinente rispetto al testo impugnato

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che inquadra i reati di detenzione e cessione di stupefacenti contestati all'imputato

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), richiamata perché la pena era stata applicata con patteggiamento

  • L. 12 giugno 2003 n. 134

    Ricordata per il principio secondo cui, anche nel patteggiamento, l'applicabilità della confisca è stata estesa alle ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione al criterio per l'esclusione della condanna alla Cassa delle Ammende solo se il ricorso fosse stato presentato senza colpa; la Corte ha ritenuto invece responsabilità equitativa e disposto il versamento

Massime di principio

  • Per impugnare efficacemente una misura di confisca in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: argomentazioni generiche o non specificamente riferite a parti concrete della decisione rendono il ricorso inammissibile
  • Nel patteggiamento la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. è applicabile (L. 134/2003): il giudice può confiscare prodotti o profitti del reato se esistono elementi concreti che li collegano direttamente all'attività delittuosa
  • La confisca facoltativa richiede una motivazione che colleghi la cosa al reato in modo diretto ed essenziale; indizi fattuali (es. denaro occultato, banconote di piccolo taglio, entità della somma) possono giustificare la presunzione che si tratti di proventi illeciti
  • Se il difensore sostiene la legittima provenienza di somme, è fondamentale che detta giustificazione emerga chiaramente nel provvedimento impugnato e che il ricorso mostri in quali punti la motivazione sia carente o illogica; senza questo confronto la censura è inammissibile
  • In cassazione sulle questioni di motivazione il rimedio è consentito solo se il ricorso indica concretamente i profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione; formulazioni vaghe o generiche non superano il filtro di ammissibilità

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