Cassazione Penale, Sentenza n. 2801/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le società hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trieste del 6/2/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del 22/12/2023, concernente il profitto del reato ai sensi dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 e la responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001. Le doglianze principali riguardavano: (i) errata qualificazione/formalità dell'atto di impugnazione (sostenendo che l'atto del 2/2/2024 era rivolto all'ordinanza del 23/1/2024 e non al decreto del 22/12/2023); (ii) incompetenza territoriale per connessione con indagini in altra sede (Vallo della Lucania) e con società “cartiera”; (iii) mancato effetto estensivo dell'annullamento del sequestro verso tutti i destinatari; (iv) assenza di fumus commissi delicti, inesistenza o legittimità delle fatture e dei crediti d'imposta per formazione 4.0, assenza del periculum in mora e illegittimità del sequestro su conti societari e personali senza valutare somme da escludere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per ragioni formali e procedurali. In particolare: (a) alcuni atti erano stati sottoscritti da difensori non iscritti nell'albo speciale abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la conversione degli appelli in ricorsi non elimina il requisito dell'abilitazione (richiamato precedente Sez. 6, n. 42385/2019); (b) con riguardo agli altri appelli, il Tribunale del Riesame aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello cautelare avverso il decreto di sequestro perché il rimedio competente era l'istanza di riesame ex art. 322 c.p.p., e comunque l'impugnazione era tardiva rispetto al termine di 10 giorni dall'esecuzione del sequestro; (c) quindi le questioni di merito (fumus, periculum, valutazione fatture/crediti d'imposta, competenza) non sono state esaminate nel merito per inammissibilità delle impugnazioni. Conseguenze: inammissibilità dichiarata, condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e, in via equitativa, pagamento di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata come base sostanziale dell'accusa (profitto del reato fiscale) nei confronti dei legali rappresentanti; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato per via dell'inammissibilità processuale delle impugnazioni.
d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 25-quinquiesdecies
art. 19 e art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001
Richiamate come fondamento della responsabilità amministrativa delle società; la censura sulla qualificazione della responsabilità non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 39
art. 39 d.lgs. n. 231/2001
Norma sui mandati per impugnare in nome delle persone giuridiche: il Tribunale del Riesame aveva ritenuto assenti mandati validi per le istanze di riesame delle persone giuridiche (questione rilevata dall'ordinanza del 23/1/2024).
codice di procedura penale, art. 12
Richiamato dalla difesa per sostenere connessione e conseguente incompetenza territoriale; la Corte non ha giudicato il merito di tale eccezione dato il rigetto per inammissibilità.
codice di procedura penale, art. 322
Stabilisce che il rimedio contro il decreto di sequestro preventivo è l'istanza di riesame reale: la Corte ha confermato che l'appello cautelare non era il rimedio competente rispetto al decreto del 22/12/2023.
codice di procedura penale, art. 325
Indica il rimedio di ricorso per cassazione per le ordinanze che decidono gli appelli cautelari reali; la Corte ha rilevato che la conversione in ricorso per cassazione è prevista ma non esime dal rispetto dei requisiti formali (es. difensore abilitato).
codice di procedura penale, art. 613
Richiamato in riferimento alla possibilità di dichiarare l'inammissibilità per difetti formali del ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili gli atti per difetto di requisiti formali.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità: la Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza Corte cost. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per escludere l'applicazione della sanzione della non ripetibilità ove non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto assente colpa e ha comunque disposto il pagamento in favore della Cassa delle ammende in via equitativa.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019 (Rv. 277208)
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208
Precedente richiamato per affermare che la conversione di impugnazioni in ricorso per cassazione non sopperisce ai requisiti formali propri del ricorso (es. sottoscrizione da difensore abilitato).
Massime di principio
- Verificare sempre il rimedio processuale competente: il decreto di sequestro preventivo va impugnato con l'istanza di riesame ex art. 322 c.p.p.; le ordinanze che decidono appelli cautelari sono rimediate con ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p.
- Controllare i termini di impugnazione: l'appello cautelare reale deve essere proposto nei termini (10 giorni dall'esecuzione del sequestro) per non incorrere in inammissibilità.
- Assicurarsi che gli atti siano sottoscritti da difensori abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione: la conversione dell'atto non cura la mancanza di abilitazione del sottoscrittore.
- Per le persone giuridiche, produrre mandati validi ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 231/2001 quando si impugnano provvedimenti che incidono sulla responsabilità societaria: l'assenza di mandato costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza di riesame.
- Se si vuole estendere gli effetti favorevoli di un annullamento (es. estensione dell'annullamento del sequestro a tutti i destinatari), tale richiesta va formulata esplicitamente e con il rimedio processuale adeguato, non può essere ottenuta tramite atti proceduralmente inadeguati o tardivi.
- Quando si contestano valutazioni tecniche (es. sussistenza di prestazioni formative, legittimità di fatture, spettanza di crediti d'imposta), è utile predisporre e allegare consulenze tecniche probatorie o perizie e acquisire pareri/attestazioni amministrative competenti (es. MISE ove rilevante) per contrastare il fumus commissi delicti.
- In caso di sequestro di somme su conti personali e societari, fornire documentazione dettagliata che distingua risorse disponibili, somme escluse da vincolo e provenienza (nuova finanza vs. utili) per limitare il vincolo cautelare.
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