Sentenza del 11/06/2019 n. 3459 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI - Interventi di riqualificazione energetica - Limitazione per gli interventi su immobili strumentali - Infondatezza - Immobili costituenti "beni merce" - Agevolazione - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'IRES relativa agli anni 2009-2012, in misura corrispondente alla detrazione fiscale per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili concessi in locazione e qualificabili come beni merce. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'agevolazione spettasse esclusivamente per immobili strumentali direttamente utilizzati nell'attività d'impresa, richiamando la risoluzione n. 303/E del 15 luglio 2008. Contestava inoltre la sufficienza della documentazione prodotta e deduceva la decadenza dal rimborso per alcuni versamenti.
La decisione
La CTR del Lazio ha respinto la tesi dell'Agenzia secondo cui la detrazione sarebbe limitata agli immobili strumentali utilizzati direttamente dall'impresa. Ha ritenuto che la legge n. 296/2006 e il D.M. 19 febbraio 2007 non prevedano tale restrizione e che l'agevolazione possa spettare anche per immobili concessi in locazione o costituenti beni merce, purché siano provati gli interventi e i requisiti tecnici, documentati tramite fatture, documentazione ENEA, asseverazione e attestato di qualificazione energetica. L'appello è stato accolto solo parzialmente per la somma di euro 4.591,06, relativa a due versamenti per i quali era maturata la decadenza dal rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. La società ha quindi ottenuto il rimborso dell'importo richiesto, esclusa tale somma, con compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 334 e seguenti
La disciplina introduce le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
La CTR ha ritenuto che il testo normativo non limiti il beneficio agli immobili strumentali direttamente utilizzati dall'impresa e non escluda gli immobili concessi in locazione o qualificabili come beni merce.
D.M. 19 febbraio 2007
Decreto attuativo delle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.
Anche il decreto attuativo non contiene una restrizione soggettiva o oggettiva tale da escludere gli immobili non utilizzati direttamente dall'impresa, purché siano rispettati e documentati i requisiti tecnici.
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Termine di decadenza di 48 mesi per la richiesta di rimborso delle somme versate.
La CTR ha applicato il termine di decadenza ai due versamenti effettuati nel luglio 2009, escludendo dal rimborso euro 4.591,06 perché la relativa istanza era stata presentata oltre il termine previsto.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 303/E del 15 luglio 2008
L'agevolazione non sarebbe spettata per gli immobili merce, in quanto destinata ai soggetti che utilizzano direttamente gli immobili oggetto degli interventi.
La CTR ha ritenuto non condivisibile tale interpretazione amministrativa, poiché introduce una limitazione non prevista espressamente dalla legge né dal decreto attuativo.
Massime di principio
- Per le agevolazioni energetiche, non è sufficiente dimostrare il sostenimento della spesa: occorre conservare e produrre la documentazione tecnica e fiscale richiesta, inclusi fatture, asseverazioni e documentazione ENEA quando prevista.
- In assenza di un'espressa limitazione normativa, l'agevolazione non può essere esclusa automaticamente per il solo fatto che l'immobile sia concesso in locazione o costituisca un bene merce dell'impresa.
- La finalità ambientale e di risparmio energetico della norma può orientare l'interpretazione nel senso di favorire l'accesso al beneficio, ma non elimina la necessità di provare che i lavori abbiano effettivamente i requisiti tecnici richiesti.
- Le interpretazioni restrittive contenute in circolari o risoluzioni dell'amministrazione finanziaria non possono aggiungere condizioni non previste dalla legge.
- Le richieste di rimborso fiscale devono comunque essere presentate entro i termini di decadenza previsti dalla normativa; anche quando il diritto sostanziale all'agevolazione è riconosciuto, le somme richieste tardivamente possono essere escluse.
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