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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42675/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva confermato: a) per Francesco Fiaschè, l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni; b) per entrambi, la misura patrimoniale della confisca dei beni già sottoposti a sequestro. Fiaschè ha dedotto violazione dell'art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per mancata e insufficiente motivazione circa la pericolosità sociale (la Corte si sarebbe limitata a richiamare denunce e segnalazioni senza indicarle e senza collegarle a fatti concreti) e violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 sostenendo la lecita provenienza di taluni beni (es. donazione di 50.000 euro, polizze, ciclomotore) che la Corte avrebbe omesso di valutare. Lucia Di Giovanni ha censurato la confisca per mancanza di motivazione circa la propria pericolosità sociale e per omessa indicazione del periodo di formazione del patrimonio oggetto di ablazione, oltre alla mancata valutazione della sproporzione dei beni rispetto ai redditi e delle prove fornite sulla provenienza lecita di somme e immobili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati e ha annullato il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano dato motivazioni del tutto carenti e in parte meramente apparenti: in particolare non hanno indicato e motivato le denunce e le segnalazioni richiamate come base del giudizio di pericolosità di Fiaschè, né hanno ancorato la pericolosità di Lucia Di Giovanni a fatti concreti e al periodo temporale rilevante per la confisca. Perciò la decisione in ordine sia alla misura personale sia a quella patrimoniale non supera il necessario controllo di legittimità e deve essere riesaminata. Il Procuratore generale aveva peraltro chiesto l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1 comma 1 lett. b), art. 10 comma 3, art. 27 comma 2, art. 24

    La Corte ricorda che le misure di prevenzione patrimoniali e personali richiedono motivazione ancorata a fatti concreti; la confisca può essere disgiunta dalla misura personale ma esige comunque che la pericolosità sia dimostrata e riferita al periodo di formazione del patrimonio.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso in Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; rientra in tale novero l'omessa o apparente motivazione del decreto impugnato.

  • Giurisprudenza sovranazionale e costituzionale (richiami nella sentenza)

    Corte EDU, De Tommaso c. Italia; principi di Corte costituzionale citati in giurisprudenza di legittimità

    Il giudizio di pericolosità deve essere ancorato a elementi di fatto individuabili con precisione; il sistema delle misure di prevenzione deve rispettare standard compatibili con i diritti garantiti dalla Convenzione e dalla Carta dei diritti fondamentali.

Massime di principio

  • Il giudice che applica misure di prevenzione deve motivare con precisione gli elementi fattuali (denunce, segnalazioni, accertamenti) ritenuti sintomatici della pericolosità sociale; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
  • La pericolosità sociale, quando non fondata su condanne irrevocabili, richiede l'indicazione puntuale dei fatti e del nesso causale che giustificano il giudizio di pericolosità.
  • La confisca patrimoniale può essere disgiunta dalla misura personale, ma resta necessario dimostrare che i beni oggetto di ablazione si sono formati nel periodo in cui la pericolosità si manifestava e che vi è ragionevole presunzione della loro origine illecita; il giudice deve valutare e motivare le prove contrarie offerte dalla difesa.
  • Quando il ricorrente produce documentazione sulla lecita provenienza di somme o beni (donazioni, atti di acquisto, dissequestri precedenti, consulenze tecniche), il giudice di merito è tenuto a esaminare e motivare il valore probatorio di tali elementi e, se del caso, a scorporare la parte di patrimonio di lecita provenienza.
  • In sede di Cassazione, in materia di misure di prevenzione, il vizio deducibile è principalmente l'omessa o meramente apparente motivazione; dunque errori di fatto non adeguatamente motivati possono determinare annullamento e rinvio.
  • Per difendere efficacemente un ricorso contro misure di prevenzione, è opportuno allegare e documentare in modo chiaro il periodo temporale degli acquisti patrimoniali e le fonti lecite dei proventi, così da impedire che la confisca si fondi su presunzioni non adeguatamente motivate.

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