Cassazione Penale, Ordinanza n. 31460/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non specifici e meramente apparenti entrambi i motivi, perché consistenti nella pedissequa reiterazione delle doglianze già esaminate e respinte in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che mancasse il dolo del delitto di ricettazione e che il fatto dovesse essere derubricato nella contravvenzione di incauto acquisto ex art. 712 c.p. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, c.p., insistendo sulla minore gravità del fatto. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano censure già formulate in appello e già disattese con motivazione puntuale, senza un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La fattispecie attenuata di ricettazione può essere negata quando il giudice di merito, con motivazione logica e giuridicamente corretta, valorizzi il valore del bene ricettato e la personalità dell'imputato.
art. 712 c.p.
È richiamato come possibile derubricazione della ricettazione nell'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza; la Corte ribadisce il discrimen elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito: una critica meramente riproduttiva è non specifica e quindi inammissibile.
- La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto va valutata alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che impongono di verificare se l'agente abbia la consapevolezza della provenienza illecita del bene o si limiti ad acquistarne uno di sospetta provenienza.
- Il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata della ricettazione è sindacabile solo se la motivazione di merito sia illogica o carente; non basta opporre una diversa lettura dei fatti quando il giudice abbia già valorizzato elementi quali il valore del bene e la personalità dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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