Sentenza del 20/04/2015 n. 1638 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Dichiarazione non compilata in ogni sua parte - Equiparabilità a dichiarazione omessa - Non sussiste - Credito indicato in dichiarazione integrativa - Esistenza del credito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di considerare omessa una dichiarazione IVA non compilata in ogni sua parte, anche se successivamente sostituita da una dichiarazione integrativa. L’Amministrazione aveva negato il credito indicato nella dichiarazione integrativa, ritenendo che la dichiarazione originaria fosse sostanzialmente inesistente. Il contribuente sosteneva invece che l’incompletezza non equivalesse a omissione e che la dichiarazione integrativa avesse regolarizzato la posizione, consentendo di riconoscere il credito.
La decisione
La contestazione dell’Amministrazione è stata respinta. La dichiarazione non compilata in ogni sua parte non può essere equiparata a una dichiarazione omessa quando sia stata successivamente presentata una dichiarazione integrativa. Tale equiparazione non trova fondamento normativo e comprometterebbe il diritto del contribuente al ravvedimento. Poiché la dichiarazione integrativa ha eliminato qualsiasi danno per l’Erario, il credito IVA in essa indicato deve essere considerato esistente e riconoscibile.
Massime di principio
- Una dichiarazione fiscale incompleta non è automaticamente equiparabile a una dichiarazione omessa, soprattutto quando il contribuente presenta successivamente una dichiarazione integrativa.
- L’Amministrazione non può negare il credito indicato nella dichiarazione integrativa sulla sola base dell’incompletezza della dichiarazione originaria, se il credito è effettivamente esistente e documentabile.
- Le norme fiscali non devono essere interpretate in modo da svuotare il diritto del contribuente al ravvedimento, in assenza di una specifica previsione legislativa.
- La presentazione tempestiva o comunque ammissibile di una dichiarazione integrativa può sanare le irregolarità dichiarative e impedire contestazioni fondate sulla presunta omissione, quando non sussista un concreto danno per l’Erario.
- In casi analoghi è essenziale verificare la natura dell’irregolarità, la validità della dichiarazione integrativa, la reale esistenza del credito e l’assenza di pregiudizio per l’Amministrazione finanziaria.
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