Cassazione Civile, Ordinanza n. 06563/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una docente di religione impiegata nella scuola pubblica con una pluralità di contratti a tempo determinato reiterati per oltre 36 mesi. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda della lavoratrice e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno, liquidato in cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003 e dell'art. 3 Cost., sostenendo la specialità del regime di assunzione dei docenti di religione e la legittimità della reiterazione dei contratti, anche in ragione del fabbisogno di personale e della quota del 30% da coprire con contratti annuali a termine. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto; ha depositato memorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo del Ministero. Ha affermato che la decisione della Corte territoriale è coerente con l'orientamento già consolidato della Cassazione in tema di abuso della contrattazione a termine dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica. In particolare, ha richiamato i principi secondo cui integra abuso sia il protrarsi di rapporti annuali rinnovati automaticamente o senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua per esigenze di eccedenza rispetto al fabbisogno quando la durata complessiva dei rapporti superi comunque le tre annualità. In tali casi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, parametrato ai criteri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, ora art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, oltre all'eventuale maggior danno se provato, ma non è riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale ricorrente.
Norme richiamate
artt. 2 e 3 L. 186/2003
disciplinano il regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, ma non escludono, in caso di abuso della reiterazione, il diritto al risarcimento del danno secondo i principi eurounitari.
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della legittimità del regime speciale; la Corte non ne ricava un'esimente rispetto all'abuso dei contratti a termine.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per dare conto del rinvio alle precedenti decisioni conformi della Corte di cassazione.
art. 32, comma 5, L. 183/2010
utilizzato come parametro di liquidazione del danno da abuso di contratti a termine, in ragione della gravità del pregiudizio.
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
richiamato come disciplina successiva sostitutiva del parametro risarcitorio di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dello Stato e delle amministrazioni parificate.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ma non applicabile all'Amministrazione statale ricorrente.
Massime di principio
- Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, la reiterazione di contratti a termine oltre il limite delle tre annualità scolastiche, senza concorso triennale o senza una causale legittima e provata, integra abuso della contrattazione a termine.
- L'abuso nella successione dei contratti a termine comporta il diritto del lavoratore a un risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 (oggi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015), salva la prova di un maggior danno.
- La trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato non è conseguenza riconoscibile del solo abuso dei contratti a termine nel settore dei docenti di religione.
- Quando il Ministero contesti in giudizio la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, gli compete l'onere di provare la ricorrenza della causale che giustifica la durata infrannuale o la non computabilità del singolo rapporto ai fini dell'abuso.
- L'applicazione dell'ulteriore contributo unificato non opera nei confronti dello Stato e delle amministrazioni pubbliche parificate, che agiscono secondo il meccanismo della prenotazione a debito.
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