Cassazione Penale, Sentenza n. 47542/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/10/2021. Quintavalle impugnava la conferma della condanna per falso ideologico e soppressione di atto pubblico (capo 37), la declaratoria e l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, la confisca dei beni e le statuizioni civili; contestava inoltre la non applicabilità della corruzione in atti giudiziari al processo tributario. Carbone impugnava il proscioglimento/decadenza per prescrizione e la qualificazione della condotta come corruzione. Raffaele Putignano impugnava la condanna per corruzione (pagamento di soggiorno come remunerazione) e le statuizioni civili; la società "Giovanni Putignano & Figli" impugnava la responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001 e la quantificazione della sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ascritto a Raffaele Putignano perché estinto per morte dell'imputato (decesso 11/10/2022); 2) dichiarato inammissibili i ricorsi di Quintavalle, Carbone e della 'Giovanni Putignano & Figli' Srl e confermato, per quanto non annullato, le statuizioni della Corte d'appello (compresa la confisca nei confronti di Quintavalle e la condanna amministrativa dell'ente); 3) condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; nulla a carico per le spese delle parti civili. In sintesi: annullamento senza rinvio per Putignano (estinzione per morte); gli altri ricorsi sono stati respinti/inammissibili e le decisioni di merito restano confermate.
Norme richiamate
art. 476 cod. pen.
L'aggravante di cui al comma 2 (riguardante atti fidefacenti) può essere validamente contestata in imputazione con l'indicazione normativa; la Corte ha ritenuto che fosse stata correttamente contestata e applicata nella fattispecie.
art. 479, 490 cod. pen. (falso e soppressione di atto pubblico)
La sentenza depositata può contenere attestazioni relative a data, composizione del collegio e firma che, se non corrispondenti al vero, integrano falso ideologico in atto pubblico anche quando concernono atti interni come il dispositivo redatto in camera di consiglio.
art. 240-bis cod. pen. (ex art.12-sexies dl. 306/1992, confisca allargata)
La confisca cd. 'allargata' può essere disposta come misura di sicurezza e richiede giudizio di sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi dichiarati; il possessore deve dimostrare provenienza lecita e tracciabile delle somme contestate.
art. 578-bis cod. proc. pen.
"La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21..."
La norma consente al giudice dell'appello di pronunciarsi sulla confisca anche se il reato è estinto per prescrizione; la Corte ha distinto la confisca allargata intesa come misura di sicurezza (applicabile retroattivamente) dalla confisca per equivalente a contenuto sanzionatorio, per la quale la retroattività è esclusa se introdotta dopo i fatti.
d.lgs. n. 546/1992 (art. 35, 36, 37 processo tributario)
"La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria..."
Le norme sul processo tributario equiparano, per compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile: il dispositivo redatto in camera di consiglio è atto avente rilevanza interna e, in quanto atto pubblico, può essere oggetto di falso ideologico.
art. 276 cod. proc. civ.
La procedura relativa alla redazione del dispositivo in camera di consiglio e alla scelta dell'estensore è richiamata per valutare la veste formale degli atti interni del collegio giudicante; la Corte ha riconosciuto rilievo penale ai segmenti procedurali interni che attestano la data e la composizione del collegio.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni del collaborante o chiamato in correità devono essere valutate verificandone prima la credibilità soggettiva e quindi l'attendibilità oggettiva e, se ritenute inattendibili, richiedono riscontri esterni per assumere valore probatorio; la Corte ha valutato nel complesso i riscontri documentali a sostegno delle dichiarazioni di Quintavalle.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Le risultanze di un precedente giudicato penale devono essere valutate come elemento di prova non autosufficiente e corroborrate da altri elementi; il giudice che perviene a conclusioni diverse deve motivare le ragioni della diversa valutazione.
art. 319-ter cod. pen. (corruzione in atti giudiziari)
La fattispecie è applicabile anche ai processi tributari: il termine 'atti giudiziari' comprende processi civili, amministrativi e tributari, pertanto la corruzione finalizzata a favorire parti in giudizio tributario è configurabile.
d.lgs. n. 231/2001 (art. 11 e 12)
La responsabilità amministrativa dell'ente può essere riconosciuta quando l'illecito dell'organo apicale ha procurato profitto per l'ente; nella determinazione della sanzione il giudice valuta gravità del fatto, adozione e efficacia dei modelli organizzativi e misure riparatorie.
art. 129 cod. proc. pen.
In presenza di causa estintiva del reato (es. morte dell'imputato) non è possibile per il giudice dell'impugnazione pronunciare solo per gli effetti civili; il processo penale si estingue, imponendo annullamento senza rinvio per il capo interessato.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e impedisce al giudice di cassazione di decidere anche solo per gli effetti civili: la pronuncia va annullata senza rinvio per quel capo.
- L'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, deve essere contestata indicandone la norma in imputazione; se correttamente richiamata può incidere sulla prescrizione.
- Il dispositivo redatto in camera di consiglio può costituire atto pubblico fidefacente (anche se rilevante soltanto internamente) e, se attestato falsamente, integra reati di falso ideologico o soppressione di atto pubblico.
- La confisca 'allargata' può avere natura di misura di sicurezza e, in quanto tale, può essere ricondotta alla disciplina vigente al tempo della sua applicazione; la confisca per equivalente con componente sanzionatoria introdotta successivamente ai fatti può non essere applicabile retroattivamente.
- Per resistere a una confisca allargata l'interessato deve fornire prova specifica e tracciabile della lecita provenienza delle somme (lasciti, vincite, mutui documentati), le mere allegazioni generiche risultano inammissibili in cassazione.
- Le dichiarazioni di un imputato/collaboratore richiedono valutazione della credibilità soggettiva e riscontri oggettivi ai sensi dell'art. 192, comma 3; la loro inattendibilità può essere compensata da elementi documentali esterni purché congrui.
- Un giudicato di assoluzione in un procedimento separato non preclude automaticamente una diversa valutazione in altro processo sullo stesso fatto storico; il giudice che perviene a conclusioni difformi deve motivare dettagliatamente la diversa valutazione.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e motivati: censure generiche o mancata argomentazione nei termini di legge (art. 581 c.p.p.) comportano inammissibilità.
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