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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47542/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/10/2021. Quintavalle impugnava la conferma della condanna per falso ideologico e soppressione di atto pubblico (capo 37), la declaratoria e l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, la confisca dei beni e le statuizioni civili; contestava inoltre la non applicabilità della corruzione in atti giudiziari al processo tributario. Carbone impugnava il proscioglimento/decadenza per prescrizione e la qualificazione della condotta come corruzione. Raffaele Putignano impugnava la condanna per corruzione (pagamento di soggiorno come remunerazione) e le statuizioni civili; la società "Giovanni Putignano & Figli" impugnava la responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001 e la quantificazione della sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ascritto a Raffaele Putignano perché estinto per morte dell'imputato (decesso 11/10/2022); 2) dichiarato inammissibili i ricorsi di Quintavalle, Carbone e della 'Giovanni Putignano & Figli' Srl e confermato, per quanto non annullato, le statuizioni della Corte d'appello (compresa la confisca nei confronti di Quintavalle e la condanna amministrativa dell'ente); 3) condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; nulla a carico per le spese delle parti civili. In sintesi: annullamento senza rinvio per Putignano (estinzione per morte); gli altri ricorsi sono stati respinti/inammissibili e le decisioni di merito restano confermate.

Norme richiamate

  • art. 476 cod. pen.

    L'aggravante di cui al comma 2 (riguardante atti fidefacenti) può essere validamente contestata in imputazione con l'indicazione normativa; la Corte ha ritenuto che fosse stata correttamente contestata e applicata nella fattispecie.

  • art. 479, 490 cod. pen. (falso e soppressione di atto pubblico)

    La sentenza depositata può contenere attestazioni relative a data, composizione del collegio e firma che, se non corrispondenti al vero, integrano falso ideologico in atto pubblico anche quando concernono atti interni come il dispositivo redatto in camera di consiglio.

  • art. 240-bis cod. pen. (ex art.12-sexies dl. 306/1992, confisca allargata)

    La confisca cd. 'allargata' può essere disposta come misura di sicurezza e richiede giudizio di sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi dichiarati; il possessore deve dimostrare provenienza lecita e tracciabile delle somme contestate.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    "La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21..."

    La norma consente al giudice dell'appello di pronunciarsi sulla confisca anche se il reato è estinto per prescrizione; la Corte ha distinto la confisca allargata intesa come misura di sicurezza (applicabile retroattivamente) dalla confisca per equivalente a contenuto sanzionatorio, per la quale la retroattività è esclusa se introdotta dopo i fatti.

  • d.lgs. n. 546/1992 (art. 35, 36, 37 processo tributario)

    "La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria..."

    Le norme sul processo tributario equiparano, per compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile: il dispositivo redatto in camera di consiglio è atto avente rilevanza interna e, in quanto atto pubblico, può essere oggetto di falso ideologico.

  • art. 276 cod. proc. civ.

    La procedura relativa alla redazione del dispositivo in camera di consiglio e alla scelta dell'estensore è richiamata per valutare la veste formale degli atti interni del collegio giudicante; la Corte ha riconosciuto rilievo penale ai segmenti procedurali interni che attestano la data e la composizione del collegio.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni del collaborante o chiamato in correità devono essere valutate verificandone prima la credibilità soggettiva e quindi l'attendibilità oggettiva e, se ritenute inattendibili, richiedono riscontri esterni per assumere valore probatorio; la Corte ha valutato nel complesso i riscontri documentali a sostegno delle dichiarazioni di Quintavalle.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Le risultanze di un precedente giudicato penale devono essere valutate come elemento di prova non autosufficiente e corroborrate da altri elementi; il giudice che perviene a conclusioni diverse deve motivare le ragioni della diversa valutazione.

  • art. 319-ter cod. pen. (corruzione in atti giudiziari)

    La fattispecie è applicabile anche ai processi tributari: il termine 'atti giudiziari' comprende processi civili, amministrativi e tributari, pertanto la corruzione finalizzata a favorire parti in giudizio tributario è configurabile.

  • d.lgs. n. 231/2001 (art. 11 e 12)

    La responsabilità amministrativa dell'ente può essere riconosciuta quando l'illecito dell'organo apicale ha procurato profitto per l'ente; nella determinazione della sanzione il giudice valuta gravità del fatto, adozione e efficacia dei modelli organizzativi e misure riparatorie.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    In presenza di causa estintiva del reato (es. morte dell'imputato) non è possibile per il giudice dell'impugnazione pronunciare solo per gli effetti civili; il processo penale si estingue, imponendo annullamento senza rinvio per il capo interessato.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e impedisce al giudice di cassazione di decidere anche solo per gli effetti civili: la pronuncia va annullata senza rinvio per quel capo.
  • L'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, deve essere contestata indicandone la norma in imputazione; se correttamente richiamata può incidere sulla prescrizione.
  • Il dispositivo redatto in camera di consiglio può costituire atto pubblico fidefacente (anche se rilevante soltanto internamente) e, se attestato falsamente, integra reati di falso ideologico o soppressione di atto pubblico.
  • La confisca 'allargata' può avere natura di misura di sicurezza e, in quanto tale, può essere ricondotta alla disciplina vigente al tempo della sua applicazione; la confisca per equivalente con componente sanzionatoria introdotta successivamente ai fatti può non essere applicabile retroattivamente.
  • Per resistere a una confisca allargata l'interessato deve fornire prova specifica e tracciabile della lecita provenienza delle somme (lasciti, vincite, mutui documentati), le mere allegazioni generiche risultano inammissibili in cassazione.
  • Le dichiarazioni di un imputato/collaboratore richiedono valutazione della credibilità soggettiva e riscontri oggettivi ai sensi dell'art. 192, comma 3; la loro inattendibilità può essere compensata da elementi documentali esterni purché congrui.
  • Un giudicato di assoluzione in un procedimento separato non preclude automaticamente una diversa valutazione in altro processo sullo stesso fatto storico; il giudice che perviene a conclusioni difformi deve motivare dettagliatamente la diversa valutazione.
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e motivati: censure generiche o mancata argomentazione nei termini di legge (art. 581 c.p.p.) comportano inammissibilità.

Testo integrale

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