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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5622/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli: Carbone deduce plurime censure tra cui mancata e carente motivazione sull'attendibilità del collaboratore Giannuzzi, vizio nella qualificazione e nella prova della partecipazione al reato associativo di tipo mafioso (art. 416-bis), contestazione del concorso nelle estorsioni (capi A e B), eccezione di sopravvenuta desistenza, doglianze sulla qualificazione del fatto come estorsione piuttosto che mero tentativo o esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e censure sul trattamento sanzionatorio (esclusione aggravante 416-bis comma 4, recidiva, continuazione, attenuanti). Orlando contesta la sussistenza degli elementi costitutivi delle estorsioni (mancanza di minacce/violenza, assenza di azione "in nome del clan"), la mancata configurazione della desistenza per il capo A, la qualificazione dei capi C e D (esercizio arbitrario vs estorsione), la configurabilità dell'aggravante art. 416-bis.1 (finalita' mafiosa) e vari profili di determinazione della pena, compresa la violazione dell'art. 63 comma 4 per il concorso di circostanze aggravanti.

La decisione

La Cassazione: 1) Annulla parzialmente la sentenza in relazione a Orlando Raffaele unicamente sul punto dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p., rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuova valutazione motivata di quel singolo profilo. Nel resto rigetta il ricorso di Orlando: le dichiarazioni di responsabilità per i capi A, B, C, D diventano irrevocabili. 2) Dichiara il ricorso di Carbone Castrese integralmente inammissibile; conferma dunque la dichiarazione di responsabilità e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna Carbone al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione del ricorso. In sostanza le affermazioni di responsabilità pronunciate in primo e secondo grado sono per lo più confermate; solo il profilo tecnico-motivazionale relativo all'aumento ex art. 63, comma 4, di Orlando è ritenuto carente e rinviato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    presente nel testo come fondamento del reato di associazione di tipo mafioso e relative aggravazioni

    La Corte conferma che la partecipazione al sodalizio mafioso può essere valutata anche su base di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori; non è richiesto che la partecipazione sia di lunga durata per configurare il reato

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex legge n. 203/1991, art. 7)

    richiamata come circostanza aggravante della 'finalita' mafiosa'

    La Corte ritiene configurabile l'aggravante quando le condotte agevolano l'associazione e rafforzano il controllo territoriale; la sua applicazione rileva anche sul piano soggettivo (finalità)

  • art. 629 cod. pen.

    La distinzione fra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sull'elemento psicologico e sulla presenza di un profitto/finanziamento proprio o di finalita' mafiosa; ove vi sia interesse proprio dei terzi concorrenti o finalità mafiosa prevale la sfera tipica dell'estorsione

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    regime di concorso di circostanze aggravanti e aumento di pena

    Il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente sia l'eventuale esclusione sia l'operazione e la misura dell'aumento facoltativo; la mancanza di motivazione su tale scelta è vizio che impone annullamento e rinvio

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato

    Usato per valutare il concorso in estorsione o in esercizio arbitrario delle proprie ragioni a seconda dell'autonomia degli interessi perseguiti dai terzi

  • art. 56 cod. pen.

    La desistenza volontaria nei reati di danno a forma libera è possibile solo prima che la condotta abbia posto in essere il meccanismo causale potenzialmente idoneo a produrre l'evento; una volta compiuti atti idonei, non è configurabile la desistenza

  • art. 393 cod. pen.

    esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia

    Rilevante per distinguere tra reato proprio non esclusivo e estorsione; il ricorso sottolinea i criteri per attribuire la fattispecie corretta in base all'elemento psicologico e alla presenza di interesse proprio dei terzi

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di determinazione della pena

    La Corte richiama che sia indicato l'elemento prevalente tra quelli di cui all'art. 133 per la determinazione della pena e che motivazioni generali possono talvolta essere sufficienti ove la pena non si discosti significativamente dalla media edittale

  • artt. 581 comma 1 e 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    specificità dei motivi di ricorso per cassazione

    I motivi che ripropongono pacificamente censure già decise in appello senza adeguato confronto con le argomentazioni del giudice di merito sono privi della specificità richiesta e rendono il ricorso inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna per spese e sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile

    Permette di irrogare sanzione pecuniaria e spese processuali quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la colpa nella proposizione è evidente

Massime di principio

  • In Cassazione non si rimette in discussione l'apprezzamento probatorio di fatto (es. interpretazione di intercettazioni) salvo travisamento documentato: i motivi devono affrontare concretamente le argomentazioni del giudice di merito
  • La specificità dei motivi ex artt. 581 e 591 c.p.p. è essenziale: riproporre in un altro modo censure già decise in appello senza nuovo fondamento porta all'inammissibilità
  • L'apprezzamento delle intercettazioni e dell'interpretazione del linguaggio cifrato è questione di merito non sindacabile in cassazione se logico e non travisato
  • Per il reato di partecipazione a un'associazione mafiosa non è determinante la durata temporale dell'adesione: anche una partecipazione breve può configurare il reato se dimostrata
  • La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione dipende dall'elemento psicologico dei partecipanti: se i terzi agiscono anche per un interesse proprio (o in presenza di finalità mafiosa) si configura l'estorsione
  • La desistenza non è applicabile se gli autori hanno già posto in essere atti idonei a realizzare l'evento; in tali casi il tentativo è punibile e la desistenza non opera
  • In caso di concorso di circostanze aggravanti con aumento facoltativo (art. 63, comma 4), il giudice deve motivare specificamente la scelta di operare e la misura dell'aumento; omissione motivazionale su questo punto è vizio rilevante
  • Se un ricorso è dichiarato integralmente inammissibile e la causa dell'inammissibilità è riconducibile a colpa, è possibile applicare sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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