Sentenza n. 112/2026 - Roma, Sezione 1Q
per la determinazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. della somma spettante, a titolo risarcitorio, in corretta esecuzione della sentenza Tar Lazio, I-quater, n. 17153/2024, confermata in sede di appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: proposta e liquidazione risarcitoria del Ministero dell'Interno in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 17153/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato vincitore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 34, comma 4, c.p.a. contestando la non corretta esecuzione della sentenza che gli aveva riconosciuto il risarcimento del danno da ritardata assunzione nel periodo dal 3 luglio 2017 al 15 luglio 2020. Ha dedotto che l'Amministrazione aveva erroneamente sottratto dalla base di calcolo i contributi previdenziali e le quote di TFR, versandoli all'INPS, benché la sentenza eseguenda avesse riconosciuto un risarcimento e non la ricostruzione economica e previdenziale della carriera. Ha inoltre contestato l'ordine delle operazioni di calcolo, sostenendo che l'aliunde perceptum dovesse essere detratto dalla base comprensiva di retribuzione, contributi e TFR prima dell'applicazione della decurtazione equitativa del 50%, mentre l'Amministrazione aveva applicato prima la decurtazione e poi sottratto i proventi da altre attività lavorative. Ha censurato anche l'applicazione delle ritenute fiscali IRPEF, ritenendo dovuto il pagamento integrale della somma risarcitoria, nonché il riconoscimento, dopo la proposizione del precedente ricorso, degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati. Il TAR ha escluso che l'Amministrazione dovesse versare all'INPS contributi previdenziali, assistenziali o quote di TFR relativi al periodo di ritardata assunzione; tali importi non dovevano quindi essere sottratti dalla base di calcolo del risarcimento. La base doveva comprendere la retribuzione figurativa, la quota di TFR e il valore delle contribuzioni obbligatorie che sarebbero state versate in caso di tempestiva assunzione. Il TAR ha stabilito che l'aliunde perceptum dovesse essere detratto da tale base e che solo successivamente dovesse essere applicata la decurtazione equitativa del 50%, trattandosi di operazioni aventi funzione diversa. Ha ritenuto fondata anche la contestazione relativa alle ritenute IRPEF: il risarcimento non doveva essere assimilato, al momento dell'erogazione, a un corrispettivo retributivo e l'Amministrazione non doveva operare la ritenuta alla fonte, restando a carico del percettore l'eventuale successiva dichiarazione fiscale e tassazione secondo legge. È stata invece respinta la richiesta di applicare, dopo la proposizione del precedente ricorso, il tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.: l'espressione generica “interessi legali” contenuta nella sentenza eseguenda comportava l'applicazione del tasso previsto dal comma 1 dello stesso articolo, in assenza di uno specifico accertamento giudiziale della spettanza del maggior saggio previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali. Poiché la quantificazione immediata non era agevole, il TAR ha ordinato al Ministero di liquidare entro 30 giorni le somme secondo i criteri indicati, detraendo quanto già versato, e ha nominato un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza. Le spese sono state compensate, salvo il compenso del Commissario, eventualmente posto a carico dell'Amministrazione, e il contributo unificato dovuto al ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 4, c.p.a.
determinazione [...] della somma spettante, a titolo risarcitorio
La pronuncia di condanna adottata ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. fissa criteri vincolanti per la successiva quantificazione del danno; il giudice dell'ottemperanza deve attuarli senza rimettere in discussione il contenuto della condanna.
art. 112 c.p.a.
Consente di contestare in sede di ottemperanza la non corretta esecuzione della sentenza e di ottenere l'attuazione effettiva dei criteri vincolanti stabiliti nel titolo giudiziale.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione, compresa la nomina preventiva di un Commissario ad acta.
art. 1284, comma 1, c.c.
In presenza di una condanna agli “interessi legali” senza ulteriore specificazione, il tasso applicabile, anche per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, è quello ordinario previsto dal comma 1.
art. 1284, comma 4, c.c.
Il maggior saggio previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali non può essere applicato se il titolo esecutivo non contiene uno specifico accertamento della relativa spettanza.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Le somme risarcitorie destinate a reintegrare danni consistenti nella mancata percezione di redditi possono costituire reddito imponibile; ciò non comporta però che l'Amministrazione debba operare la ritenuta alla fonte al momento dell'erogazione, quando la somma è qualificata come risarcimento e non come retribuzione.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa di condanna ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. stabilisce criteri per la liquidazione del danno, tali criteri acquistano efficacia vincolante tra le parti e non possono essere modificati in sede di ottemperanza; il giudice deve limitarne l'attuazione e la concreta applicazione.
- Il risarcimento del danno da ritardata assunzione, se non accompagnato dalla ricostruzione economica e previdenziale della carriera, non comporta l'obbligo dell'Amministrazione di versare all'ente previdenziale i contributi o le quote di TFR relativi al periodo non lavorato. Il valore figurativo di tali componenti deve tuttavia concorrere alla base di calcolo del risarcimento quando il titolo giudiziale lo prevede.
- Quando il titolo dispone di detrarre l'aliunde perceptum e, successivamente, di applicare una decurtazione equitativa, le operazioni devono essere eseguite in tale ordine: prima si detrae il reddito percepito da altre attività e poi si applica la decurtazione equitativa sull'importo residuo.
- Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione non devono essere assoggettate a ritenuta alla fonte come se fossero retribuzioni; resta fermo l'obbligo del percettore di dichiararle fiscalmente e l'eventuale tassazione secondo la disciplina tributaria applicabile.
- La generica condanna al pagamento degli “interessi legali”, in assenza di una specifica statuizione del titolo sulla spettanza del saggio maggiorato previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali, comporta l'applicazione del tasso ordinario di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., anche per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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