Sentenza n. 2153/2026 - Roma, Sezione 1T
Ricorso per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Sui di Roma rispetto all'istanza presentata dal ricorrente in data 24/04/2023, finalizzata alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno con il proprio datore di lavoro, ai sensi dell'art. 22 d.lvo n. 286/1998;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Roma sull'istanza del 24 aprile 2023 volta alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Roma sull'istanza finalizzata alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Nelle more del giudizio, la Prefettura di Roma, Sportello unico per l'immigrazione, ha adottato il 27 gennaio 2025 un provvedimento di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato, notificato il 28 gennaio 2025 ai domicili speciali indicati nella domanda.
La decisione
Il TAR, preso atto della sopravvenuta adozione e notificazione del provvedimento espresso di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso, ha ritenuto venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso avverso il silenzio. Dopo aver dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per lo sviluppo procedimentale e per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza relativa all'ingresso per lavoro subordinato e alla stipula del contratto di soggiorno.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 73 c.p.a.
L'avviso alle parti della possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse precede la decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta e comunica un provvedimento espresso sulla domanda rimasta inizialmente inevasa.
- L'adozione di un provvedimento espresso non determina automaticamente l'accoglimento della pretesa sostanziale del privato: nel giudizio contro il silenzio essa elimina l'interesse alla decisione sull'inerzia, restando eventualmente contestabile con gli strumenti di impugnazione propri dell'atto espresso.
- Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve assicurare il contraddittorio sulla relativa questione mediante l'avviso alle parti previsto dall'art. 73 c.p.a.
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