Cassazione Civile, Ordinanza n. 33746/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (compratore)
La controversia
Gli acquirenti avevano chiesto la risoluzione del contratto di compravendita di una vettura usata per inadempimento della venditrice, con condanna alla restituzione del prezzo pagato. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello il Tribunale aveva confermato il rigetto. In cassazione i compratori hanno dedotto, con due motivi, da un lato la nullità del procedimento per violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente dichiarato nuova e quindi inammissibile la censura relativa alla mancata consegna dei documenti del veicolo; dall'altro la violazione degli artt. 1455 e 1477 c.c., perché il Tribunale avrebbe trascurato che la mancata consegna dei documenti attestanti la proprietà del veicolo incide sulla possibilità dell'acquirente di disporre legittimamente del bene. La Corte ha esaminato congiuntamente le doglianze e le ha ritenute fondate, rilevando che il giudice di merito aveva male impostato la questione, limitandosi a valorizzare la mancata trascrizione al P.R.A. come fatto irrilevante ai fini della validità del contratto e della gravità dell'inadempimento, senza valutare il mancato rilascio dei documenti nell'ambito del sinallagma contrattuale e dell'obbligo del venditore di consegnare anche i titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso del bene venduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà valutare se la condotta del venditore integri un grave inadempimento, tenendo conto sia dell'art. 1477, ultimo comma, c.c., sia del contenuto del sinallagma contrattuale, e dovrà considerare anche le richieste istruttorie della venditrice dirette a dimostrare che la formalizzazione del trasferimento a terzi era stata richiesta dagli stessi acquirenti.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La Corte ha escluso che la doglianza relativa alla mancata consegna dei documenti del veicolo fosse nuova in appello, ritenendola implicitamente compresa nella contestazione della mancata consegna del bene.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata la norma invocata per dedurre la nullità del procedimento per asserita violazione dell'art. 345 c.p.c.
art. 1455 c.c.
La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'incidenza della condotta sul sinallagma contrattuale e sulla concreta possibilità per l'acquirente di disporre del bene.
art. 1477 c.c.
Il venditore deve consegnare, insieme alla cosa venduta, anche i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso del bene; la mancata consegna di tali documenti può integrare inadempimento rilevante.
Massime di principio
- Nella vendita di un bene mobile registrato, la mancata formalizzazione del trasferimento presso il pubblico registro non incide sulla validità del contratto quando la consegna del bene è avvenuta, perché la relativa pubblicità non ha natura costitutiva.
- L'obbligo del venditore non si esaurisce nella consegna materiale del bene, ma comprende anche la consegna dei documenti necessari a consentire all'acquirente l'effettivo e legittimo esercizio dei poteri di disposizione sul bene acquistato.
- Ai fini della risoluzione per inadempimento, il giudice deve valutare la condotta del venditore nel quadro del sinallagma contrattuale e verificare se l'inadempimento, anche relativo a obblighi accessori, sia grave in relazione all'interesse concreto del compratore.
- Una censura formulata in appello non è nuova quando costituisce specificazione o implicazione della domanda o eccezione già proposta in primo grado, specie se attiene a un obbligo accessorio strettamente connesso a quello principale dedotto in giudizio.
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