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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25818/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/09/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa con ordinanza del 14/03/2023. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 148 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo in particolare che dagli atti non risulterebbe la prova che l'UEPE avesse effettivamente notificato l'invito al condannato per dare avvio concreto alla misura (sottoscrizione del verbale di sottoposizione).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per generica aspecificità dei motivi e per mancata indicazione e produzione degli elementi probatori a sostegno dell'eccezione (onere della parte che sostiene l'irregolarità della notifica). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la decorrenza e l'efficacia dell'affidamento in prova iniziano con la sottoscrizione del verbale di sottoposizione contenente le prescrizioni; nel caso concreto gli atti attestavano la regolarità delle notifiche e l'assenza di presentazione del ricorrente presso l'UEPE. Pur osservando che, tecnicamente, il provvedimento corretto sarebbe stato dichiarare l'inefficacia della misura (poiché non iniziata), la Corte non ha accolto il ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • artt. 148 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina sulle impugnazioni e sui ricorsi; la Corte osserva che il ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle censure, pena l'inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici o aspecifici; applicata per la valutazione della genericità dell'atto di impugnazione.

  • art. 94, comma 4, T.U. stupefacenti

    Richiamato per il principio che la decorrenza e l'efficacia della misura alternativa (affidamento in prova) iniziano dalla data del verbale di affidamento e sottoscrizione delle prescrizioni da parte del condannato.

  • art. 47 Ordinamento penitenziario, comma quinto

    Richiamato in parallelo con l'art. 94 T.U.: l'ordinanza di affidamento ha effetto solo se il destinatario sottoscrive il verbale di impegno al rispetto delle prescrizioni.

  • art. 97 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Richiama disposizioni regolamentari sul procedimento dell'affidamento in prova e sul ruolo del verbale di sottoscrizione per l'efficacia della misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; applicata per irrogare euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: bisogna indicare chiaramente i punti di doglianza e gli elementi fattuali e probatori a sostegno; la genericità comporta inammissibilità.
  • L'onere della prova circa l'irregolarità di notifiche o inviti grava sulla parte che solleva l'eccezione: documenti e prove vanno prodotti in sede di impugnazione.
  • L'affidamento in prova al servizio sociale ha efficacia solo dal momento in cui il condannato sottoscrive il verbale di sottoposizione contenente le prescrizioni; se ciò non avviene la misura non si considera iniziata.
  • In presenza di mancata attuazione formale della misura (assenza di sottoscrizione del verbale), il provvedimento corretto è la dichiarazione di inefficacia della misura più che una revoca sostanziale, ma la mancata proposizione di prove può comunque rendere inammissibile il ricorso.
  • Ricorsi infondati o generici possono essere sanzionati con condanna alle spese e con il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza e la documentazione prima di proporre impugnazioni.

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