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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19574/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva confermato la gravità indiziaria in relazione al capo 1 (partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis) contestando: a) la valutazione della gravità indiziaria fondata anche su una sentenza di condanna non definitiva (operazione "Costa Pulita"); b) il collegamento tra le singole vicende estorsive e l'appartenenza mafiosa del ricorrente, con possibile lettura come interessi individuali; c) l'uso della mancata posizione contributiva INPS per inferire che il sostentamento derivi da attività estorsive; d) l'interpretazione data all'incendio della motonave come "avvertimento"; e) il rilievo dato ai legami familiari (padre Leonardo) senza prove di successive indagini di mafia sul ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che, nel confermare la gravità indiziaria per il reato di partecipazione a 'ndrangheta (capo 1), ha valorizzato: la condanna intervenuta nel procedimento "Costa Pulita" (anche se non definitiva) come elemento indiziario da considerare nel contesto cautelare; fatti successivi alla condanna (presunte estorsioni emerse nell'operazione "Olimpo" del 2019) che indicano prosecuzione della partecipazione; testimonianze e collegamenti familiari con la cosca Accorinti; l'assenza di posizione contributiva del ricorrente come circostanza indiziaria nel contesto complessivo; non è stata ritenuta decisiva la censura difensiva circa l'uso della sentenza non definitiva, in quanto la giurisprudenza consente di acquisirla e valutarla ai fini delle misure cautelari purché sia valutata insieme agli altri elementi. Conseguentemente, ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma di riferimento per il reato di associazione mafiosa; la Corte conferma che la partecipazione può essere desunta da elementi fattuali e dalla commissione di delitti-scopo, purché si tratti di indizi gravi e precisi e riferiti al periodo considerato.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamato come aggravante per estorsioni operate avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis; la Corte ha ritenuto che condotte estorsive con tale connotazione possano essere indici della persistenza della partecipazione mafiosa.

  • art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

    Fissazione del parametro dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione/il mantenimento delle misure cautelari; la Corte conferma che tali indizi possono essere desunti anche da sentenze non definitive se valutate nel complesso probatorio.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'acquisizione delle sentenze irrevocabili come prova nel processo principale; la Corte distingue il giudizio di colpevolezza (che richiede irrevocabilità) dalla verifica cautelare, dove le sentenze non definitive possono essere valorizzate in modo critico.

  • art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Regola sull'acquisizione di dichiarazioni da altri procedimenti (presenza del difensore); la Corte osserva che detta norma riguarda il giudizio sulla responsabilità e non le condizioni di applicabilità delle misure cautelari.

Massime di principio

  • In ambito cautelare le sentenze non definitive possono essere acquisite e valorizzate come elemento indiziario, purché siano valutate criticamente insieme ad altri elementi probatori.
  • La qualifica di partecipante a un'associazione mafiosa può essere desunta da indicatori fattuali e dalla commissione di delitti-scopo; non è necessario un automatismo probatorio ma servono indizi gravi, precisi e circostanziati riferiti al periodo contestato.
  • Fatti successivi alla sentenza di condanna (es. nuove condotte criminose) possono essere considerati per dimostrare la prosecuzione dell'affiliazione mafiosa.
  • Elementi come l'assenza di posizione contributiva o l'incendio di beni possono essere valutati come indizi nel contesto complessivo, ma non sono da soli decisivi: devono inserirsi in un quadro probatorio organico.
  • Il legame familiare con esponenti della cosca è indizio rilevante, ma da solo non prova la partecipazione attuale; è necessario integrare tale elemento con altri indizi concreti.
  • La difesa deve fornire spiegazioni alternative credibili e circostanziate per neutralizzare il complesso indiziario; meri rilievi generici sono insufficienti a superare la gravità indiziaria.

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