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Sentenza

Sentenza n. 1933/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito Piemonte n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” n. 458 del 27.03.2026, che ha dichiarato l’istanza di rinnovo dell’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, presentata dalla ricorrente, «manifestamente irricevibile», nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusa la determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito Piemonte n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” n. 463 del 30 marzo 2026 con cui si comunica di aver “dato formale avvio alla procedura di subentro finalizzata al trasferimento della gestione al Gestore subentrante alla data di scadenza prevista” ovvero il 31 dicembre 2026.

Giustizia amministrativa202600786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione che ha dichiarato manifestamente irricevibile l'istanza di rinnovo dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, nonché l'avvio della procedura di subentro del gestore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità d'ambito)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione direttoriale n. 458 del 27 marzo 2026, con cui era stata dichiarata manifestamente irricevibile l'istanza di rinnovo dell'affidamento del servizio idrico integrato presentata il 25 marzo 2026, e gli atti connessi, compresa la comunicazione di avvio della procedura di subentro alla scadenza del 31 dicembre 2026. Dal testo non sono riportate le specifiche censure di merito articolate nel ricorso. In corso di causa l'Autorità ha annullato in autotutela la determinazione impugnata per vizi formali e procedurali, indicati nell'incompetenza del direttore generale e nella violazione delle garanzie procedimentali; ha però riaperto l'istruttoria e successivamente rigettato l'istanza di rinnovo. La ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, sostenendo che l'annullamento in autotutela avesse soddisfatto la pretesa; l'Autorità ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha respinto la richiesta della ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere: l'annullamento in autotutela dell'atto originario, disposto per soli vizi formali e procedurali, non ha soddisfatto la pretesa sostanziale al rinnovo dell'affidamento, ma ha soltanto riaperto l'istruttoria. Poiché l'istanza è stata poi nuovamente rigettata con atto della Conferenza del 13 luglio 2026, non impugnato con motivi aggiunti, si è formato un assetto sopravvenuto ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale, rendendo priva di utilità pratica la decisione sul provvedimento originario. Spese compensate, in conformità all'accordo delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    le predette sopravvenienze hanno quindi realizzato, nel loro complesso, un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale della ricorrente, privando di utilità pratica la decisione del presente giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso diviene improcedibile quando fatti sopravvenuti determinano un assetto di interessi che impedisce la realizzazione dell'interesse sostanziale azionato e priva di utilità pratica la decisione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio; il mero annullamento in autotutela dell'atto impugnato non è sufficiente quando elimina solo vizi formali o procedurali e lascia impregiudicata la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • Se, dopo l'annullamento in autotutela dell'atto originario, l'amministrazione rinnova l'istruttoria e rigetta nuovamente l'istanza, e il nuovo provvedimento non è impugnato, il sopravvenuto assetto di interessi può privare di utilità pratica la decisione sul ricorso originario, determinandone l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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