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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31448/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a una guardia particolare giurata per omesso rinnovo del porto d'armi e del relativo decreto di nomina. La corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnativa del licenziamento, rilevando che i titoli abilitativi erano scaduti, che il datore aveva sollecitato il rinnovo e che, decorso il termine previsto dal c.c.n.l. in assenza di iniziativa del lavoratore, il rapporto era stato risolto; aveva inoltre escluso la rilevanza delle difficoltà economiche allegate dal dipendente e condannato il lavoratore alle spese. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato tale decisione con tre motivi, ma il testo della sentenza non ne riporta il contenuto analitico; emerge però che la Corte ha rilevato d'ufficio l'intempestività del ricorso, poiché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione via PEC della sentenza d'appello previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine speciale di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della L. n. 92 del 2012. Ha quindi confermato la statuizione di merito favorevole alla società e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 62, L. n. 92 del 2012

    "Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore"

    Il termine breve speciale per il ricorso per cassazione in materia di licenziamento decorre dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione se anteriore, e la sua violazione comporta decadenza e inammissibilità del ricorso.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ."

    La regola generale sulla non idoneità della comunicazione a far decorrere i termini di impugnazione non incide sul regime speciale previsto dalla L. n. 92 del 2012.

  • art. 375 c.p.c.

    La tardività del ricorso giustifica la declaratoria di inammissibilità in sede di legittimità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito speciale delle impugnazioni in materia di licenziamento disciplinato dalla L. n. 92 del 2012, il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione se anteriore.
  • La comunicazione della sentenza effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve previsto dalla disciplina speciale in materia di licenziamento.
  • La disciplina generale dell'art. 133, comma 2, c.p.c. non neutralizza i regimi speciali di decorrenza del termine per impugnare previsti da leggi speciali.
  • La proposizione del ricorso oltre il termine breve determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e applicazione, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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