Cassazione Penale, Sentenza n. 5011/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 3/3/2022 che ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del 15/2/2022; il ricorrente chiedeva la rettifica del provvedimento del 16/3/2021 relativo al calcolo della pena e all'applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p., lamentando che non fosse stata considerata la diminuzione connessa alla scelta del rito del cosiddetto patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. Sosteneva inoltre che il provvedimento impugnato fosse stato emesso de plano e denunciava violazioni formali (artt. 666 commi 3 e 4, 667 comma 4 c.p.p.) e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: il provvedimento contestato non era stato emesso de plano, pertanto l'impugnazione corretta sarebbe stata il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p., avverso il provvedimento del 16/3/2021. La domanda di rettifica presentata era inammissibile come rettifica di errore materiale, non essendovi un errore di calcolo ma una valutazione del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; conseguentemente il ricorso per opposizione ex art. 667 comma 4 non era lo strumento idoneo. Il ricorrente viene condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
L'articolo è stato invocato per il principio che il giudice dell'esecuzione procede al calcolo finale della pena. Nel caso la Corte ha ritenuto che il giudice avesse effettuato una ponderata valutazione e non un mero errore di calcolo, escludendo la sussistenza di un errore materiale correggibile.
art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte richiama l'interpretazione adottata dal giudice dell'esecuzione secondo cui l'istituto limita l'area delle deduzioni in appello e non costituisce un istituto 'premiale' che comporti automaticamente un beneficio nella determinazione della pena.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamati i commi pertinenti (in particolare il comma 6) per stabilire il rimedio corretto: contro provvedimenti non emessi de plano la via corretta è il ricorso per cassazione, non l'opposizione ex art. 667.
art. 667 cod. proc. pen.
L'opposizione di cui al comma 4 è ammessa solo contro provvedimenti emessi de plano; la Corte ha rilevato che tale condizione non ricorreva, rendendo inammissibile l'opposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma equitata (euro 3.000), con riferimento ai criteri di responsabilità processuale.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per precisare il criterio in ordine alla valutazione della colpevolezza nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto assenti elementi di colpa tali da impedire l'equo aumento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Verificare se il provvedimento impugnato è stato emesso de plano: se non lo è, lo strumento idoneo è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., non l'opposizione ex art. 667 c.p.p.
- La rettifica per errore materiale è ammessa solo per errori formali o di calcolo evidenti; se la questione riguarda una valutazione discrezionale del giudice (es. determinazione della pena o applicazione della continuazione ex art. 671), la rettifica non è lo strumento adeguato.
- L'istituto del patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. può essere interpretato come una limitazione delle deduzioni in appello e non necessariamente come un'automatica riduzione della pena; occorre verificare la natura 'premiale' o procedurale dell'istituto nel caso concreto.
- Scegliere con attenzione il rimedio processuale: confondere gli strumenti (istanza di rettifica vs opposizione vs ricorso per cassazione) può portare all'inammissibilità e a condanne per spese e ammende.
- Quando si contesta il calcolo della pena, bisogna distinguere fra errore materiale (rettificabile) e valutazione giudiziale (impugnabile in cassazione).
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