Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34242/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e comunque non rientrante tra quelli proponibili contro la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato cui il Tribunale, su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p., ha applicato la pena concordata per il delitto di tentato furto in abitazione, fissata in anni due di reclusione ed euro 400 di multa. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente qualificato come violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., ma senza indicare specificamente quali elementi imponessero una pronuncia assolutoria o di proscioglimento. La Corte rileva che le doglianze sono generiche e, comunque, estranee ai motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento, essendo limitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ai vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte osserva inoltre che il giudice di merito aveva richiamato l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., con riferimento agli elementi indicati nell'imputazione e nell'informativa di reato, e che il ricorrente non aveva sviluppato censure specifiche né dedotto una pena illegale.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    richiama il rito del patteggiamento, nel quale la sentenza recepisce l'accordo tra le parti sulla pena.

  • art. 129 c.p.p.

    violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.

    la Corte ribadisce che il giudice deve verificare l'assenza di cause evidenti di proscioglimento o di estinzione del reato, ma il ricorrente deve indicare specificamente gli elementi che avrebbero imposto l'assoluzione o il proscioglimento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 27 Cost.

    ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.

    viene richiamato come parametro di congruità della pena patteggiata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    accogliendo la richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    disciplinano il patteggiamento e la conseguente sentenza di applicazione della pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    come introdotto dalla legge n. 103 del 2017

    la novella ha ristretto i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento ai soli profili espressamente previsti.

  • art. 131-bis c.p.

    non è oggetto della decisione; non citato nel testo.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Nel giudizio di patteggiamento non è consentito devolvere in cassazione censure generiche sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. se il ricorrente non indica in modo specifico gli elementi che avrebbero imposto una pronuncia di proscioglimento o di assoluzione.
  • La sentenza di patteggiamento è motivata in modo sufficiente quando il giudice dia conto della corretta qualificazione giuridica del fatto, della verifica ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena concordata entro i limiti di legalità.
  • La doglianza sull'illegalità della pena è scrutinabile solo se effettivamente prospetta un vizio rientrante tra quelli consentiti dal regime speciale del patteggiamento; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • L'accordo tra le parti nel patteggiamento riduce l'onere motivazionale del giudice, che può limitarsi a un controllo sintetico sulla ricorrenza dei presupposti legali e sulla non evidenza di cause ostative al proscioglimento.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.