Sentenza n. 476/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 470/2025, depositata e resa pubblica il 19.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 157/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 470/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 luglio 2025 e, alla data di proposizione del ricorso, l'Amministrazione non aveva adempiuto. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il giudice ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora fosse in concreto non necessaria e comunque giustificatamente non applicabile, sia per l'avvenuta nomina del commissario ad acta, sia per le ulteriori ragioni ostative individuate dall'Adunanza Plenaria: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione continua e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza i poteri necessari per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e, nei presupposti previsti, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, anche in considerazione della posizione della pubblica amministrazione debitrice.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere nei confronti dell'Amministrazione statale e, nel caso esaminato, risultava già inutilmente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale possibilità è stata riconosciuta al commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
È richiamato nel titolo esecutivo quale base per il riconoscimento, oltre alla sorte capitale, del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di un'Amministrazione statale, la regolare notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittimano l'ordine del giudice amministrativo di dare esecuzione al giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei suoi poteri al persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo il termine assegnato per l'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare autonome ragioni ostative connesse alle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell'adempimento e alla tutela di specifici interessi pubblici.
- La nomina del commissario ad acta può costituire, nel caso concreto, una misura esecutiva sufficiente e giustificare il rigetto della domanda di astreinte.
- Nella valutazione dell'opportunità dell'astreinte possono assumere rilievo la complessità del procedimento amministrativo necessario per dare esecuzione al giudicato, il coinvolgimento di più strutture e soggetti e l'eccezionale serialità del contenzioso, purché tali circostanze siano concretamente accertate.
- La natura non essenziale del beneficio riconosciuto dal giudicato e la sua finalità di incentivo o sostegno professionale, anziché di sostentamento del lavoratore, possono concorrere a escludere l'applicazione della penalità di mora.
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