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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35531/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendo integrati i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il processo. Ha disposto inoltre che non vi fosse alcun provvedimento sulle spese, in conformità alla transazione intervenuta, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, nell'ambito della quale una ex addetta aveva chiesto l'ammissione di crediti per spettanze retributive e trattamento di fine rapporto, sostenendo che il rapporto formalmente qualificato come promoter dovesse essere riqualificato in rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provato il requisito della subordinazione. Contro tale decreto la lavoratrice aveva proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Prima della decisione, però, il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso, fondato su una successiva scrittura privata di transazione sottoscritta dalle parti e dai difensori, con rinuncia reciproca alle pretese e compensazione delle spese legali.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma richiamata per indicare il rimedio dell'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito era stata proposta la domanda di ammissione del credito.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, formalmente depositata, integra i presupposti per l'estinzione del processo.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese quando risulti la compensazione pattuita tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se validamente formalizzata e accompagnata dai necessari presupposti processuali, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Quando le parti abbiano definito la controversia con transazione che preveda la reciproca rinuncia alle pretese e la compensazione delle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione senza statuire sulle spese.
  • In presenza di estinzione del processo per rinuncia, non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato, ove manchino i relativi presupposti.
  • La mancanza di una decisione di merito impedisce qualsiasi pronuncia della Corte sul fondamento sostanziale della pretesa lavoristica o sull'accertamento della subordinazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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