Cassazione Penale, Sentenza n. 19063/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione lamentando violazione dell'art. 493-ter, secondo comma, c.p.: il giudice di merito, pur avendo condannato l'imputata per l'utilizzo indebito della carta di credito, ometteva di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato (pari a euro 421,00) o, in caso di impossibilità, la confisca di beni/somme nella disponibilità dell'imputata fino alla concorrenza del profitto. La difesa aveva invece sostenuto che la fattispecie dovesse essere tratta come appropriazione indebita e che, in ogni caso, fosse applicabile la confisca facoltativa ex art. 240 c.p. perché il profitto/ prodotto del reato apparteneva a persona estranea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la condotta come reato di cui all'art. 493-ter c.p. (uso indebito di mezzi di pagamento) e non come appropriazione indebita, perché l'agente non aveva conseguito il possesso della carta ma ne aveva soltanto la detenzione temporanea e funzionalmente limitata. Ne consegue l'obbligatorietà della confisca ai sensi dell'art. 493-ter, secondo comma. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla pronuncia sulla confisca e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trieste in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 494-ter c.p.
Articolo menzionato come norma della condanna di primo grado (contestazione originaria), ma la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione ex art. 493-ter.
art. 493-ter c.p., secondo comma
La Corte interpreta la norma come applicabile quando l'imputato utilizza indebitamente una carta di credito consegnatagli dal titolare per acquisti o prelievi non autorizzati; in tale ipotesi la confisca è obbligatoria e deve essere disposta sul profitto del reato ovvero, se impossibile, su beni/somme nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza del profitto.
art. 240 c.p., primo comma
Norma sulla confisca facoltativa: la difesa aveva invocato questa disposizione sostenendo che il profitto/ prodotto spettasse a terzi. La Corte però ha escluso l'applicabilità perché ha ritenuto la fattispecie rientrante tra i casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 493-ter.
Cass. Sez. 5, n. 34768 del 05/07/2022 (Merella), Rv. 283547 – 01
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'utilizzo indebito di carta di pagamento consegnata dal titolare integra il reato previsto dall'art. 493-ter e non l'appropriazione indebita, in quanto l'agente non acquisisce il possesso pieno della carta ma ne detiene temporaneamente l'uso.
Massime di principio
- L'utilizzo non autorizzato di una carta di pagamento consegnata dal titolare (anche se accompagnato dall'uso del PIN) tende a qualificarsi come reato previsto dall'art. 493-ter e non come appropriazione indebita, quando l'agente non ottiene il possesso pieno e definitivo dello strumento ma ne ha soltanto la detenzione temporanea e funzionale.
- Quando la fattispecie rientra nell'art. 493-ter, la confisca del profitto è obbligatoria: il giudice deve disporre la confisca del profitto o, se ciò non è possibile, la confisca di beni, somme o altre utilità nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza del profitto.
- Se la difesa sostiene che il profitto appartenga a terzi e chiede l'applicazione della confisca facoltativa ex art. 240 c.p., il giudice deve prima verificare la corretta qualificazione giuridica della condotta (detenzione temporanea vs. possesso). La qualifica errata può determinare l'obbligo di annullamento e rinvio sul punto della confisca.
- In caso di omissione della confisca obbligatoria in sentenza di condanna, la Procura può proporre ricorso per cassazione con esito favorevole e ottenere l'annullamento limitato alla pronuncia ablativa e il rinvio per nuovo giudizio su quella sola questione.
- Nella valutazione tra appropriazione indebita e uso indebito di mezzi di pagamento, elemento cruciale è il tipo di controllo e possesso dello strumento: la detenzione limitata e funzionale alla cura/assistenzialità del titolare è compatibile con il reato di uso indebito piuttosto che con l'acquisizione patrimoniale stabile tipica dell'appropriazione indebita.
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