Sentenza n. 7756/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione dell'efficacia, nonché, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori - della determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238, prot. n. PAT 14/12/2022-13812, del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento del 16 settembre 2019, n. 499, con la quale è stata approvata la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché dei relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente a oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Accordo adottato in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 9 ter del d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015, sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 19 febbraio 2016, prot. n. 1341, recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, comma 6, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. n. 3251, recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, comma 6, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 – Integrazione della nota del 2 febbraio 2016”; nonché - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai predetti, ancorché non conosciuto, ivi incluse, ove occorrer possa: a. la nota esplicativa della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, recante “Ripiano dispositivi medici 2015- 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 novembre 2018 n. 145”; b. l'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022, n. 22/179/CR6/C7, recante “Schema di decreto interministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; c. l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; d. il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 giugno 2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE) e “Stato Patrimoniale” (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ORTHO HOSPITAL S.R.L. il 26\11\2025 : per l’annullamento nonché, in ogni caso, per l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori della comunicazione del Direttore Amministrativo dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento prot. 0155444 del 19 agosto 2025, trasmessa in pari data e recante “Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78 del 2015 – Informazioni inerenti al pagamento in misura ridotta del 25% previsto dal decreto legge n. 95 del 30/06/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 8/08/2025”, unitamente al relativo allegato; della nota del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, prot. PAT/RFS128-19/08/2025-0648009, trasmessa in pari data e recante “Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78 del 2015 – Informazioni inerenti al pagamento in misura ridotta del 25% previsto dal decreto legge n. 95 del 30/06/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 8/08/2025”; e di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai predetti, ancorché non conosciuto, ivi inclusi gli atti presupposti già impugnati col ricorso intestato, vale a dire: - della determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238, prot. n. PAT 14/12/2022-13812, del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento del 16 settembre 2019, n. 499, con la quale è stata approvata la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché dei relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente a oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo adottato in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 9 ter del d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015, sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, avente per oggetto “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 19 febbraio 2016, prot. n. 1341, recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, comma 6, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. n. 3251, recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, comma 6, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 – Integrazione della nota del 2 febbraio 2016”; nonché - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai predetti, ancorché non conosciuto, ivi incluse, ove occorrer possa: a. la nota esplicativa della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, recante “Ripiano dispositivi medici 2015-2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 novembre 2018 n. 145”; b. l’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022, n. 22/179/CR6/C7, recante “Schema di decreto interministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; c. l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; d. il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 15 giugno 2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE) e “Stato Patrimoniale” (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e provinciali relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi la determinazione della Provincia Autonoma di Trento di individuazione dell’impresa e quantificazione della quota dovuta e gli atti successivi di rideterminazione dell’importo in misura ridotta
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione provinciale che ha individuato le aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e ha determinato gli importi dovuti per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti statali e interistituzionali, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e le circolari ministeriali. Con motivi aggiunti ha impugnato le comunicazioni del 19 agosto 2025 relative al pagamento in misura ridotta del 25%. Ha dedotto: illegittimità costituzionale del meccanismo di payback per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost. e dell’art. 1 del Primo Protocollo CEDU; incompatibilità con i principi eurounitari di concorrenza e libertà d’impresa; tardività dell’attuazione della disciplina e lesione del legittimo affidamento; violazione degli obblighi di motivazione e dei principi di istruttoria, trasparenza e ragionevolezza; erronea determinazione del tetto di spesa e del superamento; inclusione dell’IVA e dei servizi accessori nel fatturato rilevante; genericità dei criteri di calcolo. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio profili di difetto di giurisdizione con riferimento alle censure concernenti la quantificazione concreta delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha respinto le censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, secondo cui il payback per il quadriennio 2015-2018 costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria, qualificabile come contributo di solidarietà, sorretto da una sufficiente base legislativa e non lesivo dell’affidamento o del principio di irretroattività. Ha escluso che il meccanismo alteri le gare o i contratti di fornitura, poiché opera sul fatturato complessivo delle imprese e non modifica né l’oggetto né il prezzo delle forniture. Ha ritenuto sufficientemente determinati i criteri di calcolo risultanti dall’art. 9-ter del d.l. 78/2015 e dai decreti ministeriali del 2022; ha inoltre considerato legittimo il computo del fatturato al lordo dell’IVA e ha precisato che i servizi accessori non rientrano, in quanto tali, nella spesa per dispositivi medici, sicché l’eventuale loro inclusione dipende da una non corretta contabilizzazione aziendale. Quanto alle doglianze sulla quantificazione individuale degli importi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: l’attività regionale o provinciale è meramente vincolata, tecnica, ricognitiva e contabile, priva di esercizio di potere autoritativo, e dà luogo a un rapporto obbligatorio e a un diritto soggettivo di natura patrimoniale. La controversia su tali profili appartiene quindi al giudice ordinario. È stata ammessa la riassunzione davanti a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, la quota di ripiano a carico delle aziende fornitrici e il criterio proporzionale basato sull’incidenza del fatturato.
art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015
«rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA»
Il superamento del tetto è calcolato sulla base del fatturato lordo IVA, poiché gli enti pubblici acquirenti sono considerati consumatori finali.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa»
Stabilisce le percentuali di concorso delle aziende fornitrici al ripiano e il criterio di ripartizione individuale.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
«l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»
Attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito attuativo di individuare le aziende soggette al ripiano e imporre il pagamento sulla base dei dati e delle quote già determinati a monte.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell’ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale di spesa per dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter, rendendo operative le procedure di ripiano per le annualità 2015-2018.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito il fondo destinato a ridurre l’onere del payback per le aziende fornitrici; la disciplina è stata successivamente incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Ha previsto il pagamento in misura ridotta del 25% e la cessazione della materia del contendere al ricorrere dei presupposti legislativi.
art. 11 c.p.a.
«entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato»
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
art. 74 c.p.a.
«nel caso in cui ravvisi […] la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso»
Consente la decisione in forma semplificata mediante sintetico riferimento alle ragioni risolutive o a precedenti conformi.
Massime di principio
- Nel meccanismo di payback per i dispositivi medici relativo alle annualità 2015-2018, l’obbligo di ripiano e i suoi elementi essenziali erano conoscibili dalle imprese già dal 2015; la successiva fissazione dei tetti regionali e l’attuazione procedurale non violano, di per sé, il principio di irretroattività né il legittimo affidamento.
- Il payback dei dispositivi medici costituisce una misura di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato; non integra un’imposizione priva di base legislativa, poiché la legge individua i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione, le percentuali di riparto e i criteri generali di determinazione.
- Il payback opera esternamente alle procedure di gara e ai contratti di fornitura: non modifica né il prezzo contrattuale né l’entità della fornitura, ma incide successivamente sulla sfera patrimoniale complessiva dell’impresa secondo un rischio già previsto dalla disciplina normativa.
- Le regioni e le province autonome, nell’attuazione del payback 2015-2018, non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o stabilire autonomamente la quota complessiva di ripiano, competenze spettanti agli organi statali; devono limitarsi alle attività vincolate di verifica contabile, individuazione delle imprese e imposizione delle quote già determinate secondo legge.
- Le controversie sulla quantificazione individuale della quota di payback, quando l’amministrazione svolge una mera attività tecnica, contabile e ricognitiva senza esercizio di potere autoritativo, riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Ai fini del calcolo del superamento del tetto, il fatturato dei dispositivi medici è considerato al lordo dell’IVA; i costi relativi a servizi accessori non costituiscono spesa per dispositivi medici, salvo che siano stati erroneamente contabilizzati nella voce contabile pertinente.
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