Cassazione Penale, Ordinanza n. 28831/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione tra reati già coperti da sei sentenze esecutive. Ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso. In particolare, ha insistito sul fatto che le condotte sarebbero state tutte finalizzate a un soddisfacimento patrimoniale personale, realizzate con il medesimo modus operandi, in un arco temporale ristretto di circa tre anni e mezzo e in contesti territoriali simili. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure generiche, manifestamente infondate e in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte di appello, la quale aveva escluso la continuazione rilevando che le condotte erano reiterate, di tipo predatorio, ma prive di un collegamento ideativo unitario; i diversi episodi apparivano occasionati da fattori contingenti e occasionali, più riconducibili a una spiccata proclività a delinquere e a un'abitualità criminosa che a un programma unitario. È stata inoltre valorizzata la varietà dei beni sottratti e la diversità dei contesti fattuali, elementi incompatibili con un unico disegno criminoso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in euro tremila.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico censure già affrontate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la concreta motivazione dell'ordinanza impugnata.
- La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; essa è esclusa quando la serie di reati risulti frutto di condotte episodiche, contingenti e occasionali, riconducibili più a una abitualità delinquenziale che a una progettazione unitaria.
- Indici come la ripetizione di reati analoghi, il perseguimento di un vantaggio patrimoniale e la vicinanza temporale non sono di per sé sufficienti a dimostrare la continuazione se le singole condotte mostrano autonomia ideativa e causale.
- La varietà dei beni sottratti, dei contesti e delle occasioni criminose può costituire elemento contrario all'unicità del disegno criminoso, poiché evidenzia l'assenza di una programmazione preventiva comune.
- In sede di legittimità, la censura sulla continuazione deve misurarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: se il giudice di merito ha motivato sull'autonomia delle singole condotte e sulla loro natura occasionale, la doglianza è destinata a cadere se non indica specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
Come è indicizzato
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