Regolamento (UE) 2020/756
Regolamento delegato (UE) 2020/756 della Commissione del 1o aprile 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna per il 2020 i valori riportati negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013, adeguando i massimali dei pagamenti diretti per ciascuno Stato membro. La modifica tiene conto delle decisioni comunicate dagli Stati membri sulla modulazione/trasferimento di risorse tra pagamenti diretti e sviluppo rurale. Il regolamento si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2020 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 per aggiornare i massimali nazionali annui e i massimali netti annui dei pagamenti diretti per l’anno civile 2020.
Ambito di applicazione
Si applica ai pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno della politica agricola comune disciplinati dal regolamento (UE) n. 1307/2013, con effetti sui massimali nazionali annui e sui massimali netti annui per l’anno civile 2020. Incide sugli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione decisioni di riduzione dei pagamenti diretti o di trasferimento di risorse tra pilastro I e sviluppo rurale ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento n. 1307/2013; per il Regno Unito non fissa nuovi massimali per il 2020 in ragione dell’accordo di recesso.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013
Il regolamento delegato (UE) 2020/756 della Commissione interviene sul quadro dei pagamenti diretti della PAC per l’anno civile 2020. La finalità è aggiornare i massimali nazionali annui e i massimali netti annui contenuti negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenendo conto delle decisioni comunicate dagli Stati membri sulla riduzione dei pagamenti diretti e sui trasferimenti di risorse tra pagamenti diretti e sviluppo rurale.
Contesto normativo
Nei considerando si richiama, anzitutto, l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013, che prevede la riduzione di almeno il 5 % della parte dei pagamenti diretti eccedente 150 000 EUR, salvo opzione alternativa, e la destinazione del prodotto della riduzione al sostegno supplementare per le misure di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2. Si richiama inoltre l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, che consente agli Stati membri di trasferire percentuali dei propri massimali nazionali annui allo sviluppo rurale oppure, in senso inverso, di rendere disponibili come pagamenti diretti quote della dotazione FEASR.
Comunicazioni degli Stati membri e base degli aggiornamenti
La Commissione rileva che gli Stati membri hanno comunicato entro il 31 dicembre 2019 le proprie decisioni per il 2020. Dalle comunicazioni risulta che Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno indicato una stima superiore a zero in relazione alla riduzione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 11.
Quanto ai trasferimenti ai sensi dell’articolo 14:
- Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito hanno comunicato la decisione di rendere disponibile, nel 2021, una quota dei massimali nazionali annui per i pagamenti diretti del 2020 come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR;
- Croazia, Ungheria, Malta e Polonia hanno comunicato la decisione di rendere disponibile per il 2020, sotto forma di pagamenti diretti, una quota della rispettiva dotazione FEASR per il 2021.
Modifiche agli allegati II e III
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 secondo quanto riportato nell’allegato al regolamento delegato. In concreto, vengono sostituite le colonne relative all’anno civile 2020:
- nell’allegato II, sono aggiornati i massimali nazionali annui per ciascuno Stato membro;
- nell’allegato III, sono aggiornati i massimali netti annui corrispondenti.
Per il Regno Unito, in entrambe le tabelle è indicato un trattino, in coerenza con l’assenza di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno di domanda 2020 ai sensi dell’accordo di recesso.
Regime temporale ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2020. Questa retroattività è giustificata dal fatto che le modifiche incidono sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno 2020.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore agricolo e per i consulenti fiscali e aziendali, il regolamento rileva perché determina i tetti finanziari applicabili ai pagamenti diretti 2020 e, indirettamente, la disponibilità di risorse per lo sviluppo rurale o il trasferimento inverso verso i pagamenti diretti. I valori contenuti negli allegati sono il riferimento per la corretta imputazione delle dotazioni nazionali nell’ambito della PAC per l’esercizio considerato.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 conformemente all’allegato del regolamento delegato. L’allegato sostituisce per l’anno civile 2020 le colonne relative ai massimali nazionali annui e ai massimali netti annui per i pagamenti diretti dei singoli Stati membri.
Decisioni degli Stati membri su riduzione dei pagamenti diretti e trasferimenti verso lo sviluppo rurale
Nei considerando si richiama l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013, che impone agli Stati membri, salvo opzione alternativa, una riduzione di almeno il 5 % sulla parte dei pagamenti diretti eccedente 150 000 EUR e la destinazione del prodotto stimato a sostegno supplementare per lo sviluppo rurale. Si richiama inoltre l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, che consente agli Stati membri di trasferire una quota dei massimali nazionali annui verso lo sviluppo rurale o, viceversa, di rendere disponibile come pagamenti diretti una quota del sostegno FEASR. Le comunicazioni degli Stati membri per il 2020 sono state inviate entro il 31 dicembre 2019.
Elenco degli Stati membri interessati e valori 2020
Per l’allegato II sono indicati i massimali nazionali annui 2020, tra gli altri, per Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia; per il Regno Unito è riportato un trattino. Per l’allegato III sono indicati i corrispondenti massimali netti annui 2020, con valori aggiornati per i medesimi Stati membri e trattino per il Regno Unito.
Applicazione retroattiva e entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Esclusione del Regno Unito
Nei considerando si precisa che, in base all’articolo 137, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo di recesso del Regno Unito, nel Regno Unito per l’anno di domanda 2020 non si applica il regolamento (UE) n. 1307/2013; pertanto non è necessario fissare nuovi massimali per il 2020 per tale Stato.
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