Regolamento (UE) 2020/483
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/483 della Commissione del 1o aprile 2020 recante trecentotredicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/483 aggiorna il regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina le misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. In attuazione di una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 24 marzo 2020, la Commissione sopprime dall’allegato I una persona fisica precedentemente inserita nell’elenco. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’elenco delle persone soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con soppressione di una voce relativa a una persona fisica.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione contro persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda, limitatamente all’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Produce effetti vincolanti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’intervento riguarda la cancellazione di una specifica persona fisica dall’elenco soggetto a congelamento; non introduce un nuovo regime sostanziale né amplia l’ambito soggettivo o oggettivo delle misure.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/483: soppressione di una voce dall’elenco sanzionatorio ONU/UE
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/483 della Commissione costituisce un atto meramente aggiornativo del regime UE di misure restrittive contro persone ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda, disciplinato dal regolamento (CE) n. 881/2002. Il provvedimento recepisce l’aggiornamento deciso dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 24 marzo 2020, limitandosi alla cancellazione di una persona fisica dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto normativo e finalità
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Il regolamento di esecuzione interviene per allineare tale elenco alla decisione assunta in sede ONU, senza introdurre nuove categorie di soggetti o modifiche sostanziali al quadro sanzionatorio.
Base giuridica
La Commissione adotta il regolamento richiamando il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare:
- articolo 7, paragrafo 1, lettera a);
- articolo 7 bis, paragrafo 5.
La modifica trova il proprio presupposto nella decisione del 24 marzo 2020 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che ha disposto la cancellazione di una voce dall’elenco rilevante.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa la voce relativa a una persona fisica dell’elenco.
La voce cancellata riguarda:
- Ibrahim Mohamed Khalil, con i seguenti alias: Khalil Ibrahim Jassem, Khalil Ibrahim Mohammad, Khalil Ibrahim Al Zafiri, Khalil, Khalil Ibrahim al-Zahiri;
- date di nascita indicate: 2.7.1975, 2.5.1972, 3.7.1975, 1972, 2.5.1975;
- luoghi di nascita: Dayr Az-Zawr (Siria), Baghdad (Iraq), Mosul (Iraq);
- cittadinanza siriana;
- numero di passaporto T04338017;
- indirizzo presso il centro accoglienza rifugiati Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germania;
- riferimento alla disponibilità di foto e impronte digitali per l’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU;
- data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 6.12.2005.
Effetti giuridici
La soppressione della voce comporta la rimozione della persona interessata dall’elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002. Ne deriva il venir meno, per tale soggetto, dell’applicazione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche derivante dall’inserimento in allegato I.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nell’ordinamento interno degli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di una voce dell’elenco delle persone fisiche soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Soppressione della specifica voce nominativa
Nell’allegato viene cancellata la voce relativa a Ibrahim Mohamed Khalil, con i relativi alias, date di nascita, luoghi di nascita, cittadinanza siriana, numero di passaporto, indirizzo in Germania e riferimento alla data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 881/2002.
Base giuridica e fondamento internazionale della modifica
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. La modifica recepisce la decisione del 24 marzo 2020 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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