Regolamento (UE) 2020/492
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC e dell’Egitto, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. Per la Cina la Commissione ha applicato, tra l’altro, il metodo di costruzione del valore normale ex articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non utilizzabili i prezzi e costi interni a causa di distorsioni significative e scegliendo la Turchia come paese rappresentativo. Le aliquote definitive variano in funzione del produttore e sono subordinate, per alcune società, alla presentazione di una fattura commerciale conforme.
Istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con determinate caratteristiche dimensionali e di peso. I prodotti sono classificati, a fini tariffari, nei codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. L’ambito territoriale è l’Unione europea; il regolamento riguarda le importazioni originarie della RPC e dell’Egitto e, per la Cina, anche i produttori esportatori non collaboranti o non inclusi nel campione. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492: dazi antidumping sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti
Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto. La Commissione conclude che le importazioni in dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’Unione, anche tenuto conto dell’impatto limitato sui principali utilizzatori, in particolare il settore eolico.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, con esclusione dei prodotti impregnati o preimpregnati e dei tessuti a maglia aperta con celle di determinate dimensioni e peso. I prodotti sono attualmente classificati nei codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00. Il regolamento si applica alle importazioni originarie della RPC e dell’Egitto nell’Unione e riguarda sia i produttori esportatori che hanno collaborato sia quelli che non hanno collaborato.
Procedimento e campionamento
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 21 febbraio 2019 in seguito a una denuncia presentata da Tech-Fab Europe per produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione UE. La Commissione ha parallelamente avviato un procedimento antisovvenzioni il 16 maggio 2019. Ai fini dell’inchiesta è stato utilizzato il campionamento: per l’industria dell’Unione il campione finale comprendeva quattro produttori; per la RPC sono stati selezionati due gruppi esportatori rappresentanti il 79 % delle esportazioni dichiarate verso l’Unione; per l’Egitto i due esportatori collegati hanno coperto il 100 % delle esportazioni nel periodo dell’inchiesta.
Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili
La Commissione ha fatto ampio ricorso ai dati disponibili nei confronti di Jushi e Hengshi del gruppo CNBM, ritenendo inattendibili o incomplete le informazioni fornite, soprattutto per i costi di produzione, la struttura degli NCP e la verifica in loco. La mancata collaborazione ha inciso sia sulla determinazione del valore normale sia sul prezzo all’esportazione. In alcuni casi la Commissione ha accolto in via eccezionale dati trasmessi tardivamente da soggetti collegati, purché verificabili e utili all’istruttoria.
Definizione del prodotto e contestazioni sull’ambito
La Commissione ha respinto le richieste di esclusione dei kit pretagliati e dei prodotti ottenuti da filati in fibra di vetro ritorti. Ha ritenuto che il pretaglio e l’allestimento in kit non alterino le caratteristiche di base del prodotto né ne creino uno nuovo a valle; ha inoltre chiarito che i filati non ritorti condividono le caratteristiche fondamentali dei rovings. I prodotti realizzati principalmente con filati ritorti, invece, sono stati considerati fuori dall’ambito dell’inchiesta.
Valore normale: RPC e articolo 2, paragrafo 6 bis
Per la RPC la Commissione ha ritenuto applicabile il metodo della costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sulla base di distorsioni significative nell’economia cinese e dell’assenza di collaborazione del governo cinese. La Commissione ha descritto in modo esteso la natura sistemica delle distorsioni: proprietà e controllo statale, pianificazione industriale, interferenze nel sistema finanziario, distorsioni della manodopera, del diritto fallimentare e dei diritti di proprietà, nonché interventi sulle materie prime e sull’energia.
Paese rappresentativo: scelta della Turchia
Per costruire il valore normale la Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo. Tra i criteri considerati vi erano il livello di sviluppo economico, la produzione del prodotto o di prodotti della stessa categoria e la disponibilità di dati pubblici pertinenti. Sono stati esaminati anche Brasile, Messico e Federazione russa, ma esclusi per carenza o scarsa affidabilità dei dati sui fattori produttivi e/o finanziari. La Commissione ha utilizzato dati turchi sui prezzi delle importazioni per i fattori produttivi, sui salari manifatturieri e sui prezzi di energia elettrica e gas, nonché i dati finanziari del segmento "attività chimiche" del gruppo Sisecam per SGAV e profitti.
Valore normale e margini di dumping
Per i produttori cinesi collaboranti la Commissione ha costruito il valore normale sulla base di costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni in Turchia, applicando SGAV del 20,57 % e profitti del 39,26 %. Per la RPC i margini di dumping definitivi sono risultati pari al 99,7 % per il gruppo CNBM e al 64,7 % per il gruppo Yuntianhua; per le altre società che hanno collaborato il margine è stato fissato al 64,7 % e per tutte le altre società al 99,7 %. Per l’Egitto il margine di dumping definitivo è stato fissato al 20,0 % per il gruppo CNBM e per tutte le altre società.
Valore normale per l’Egitto
Per l’Egitto la Commissione non ha applicato il metodo delle distorsioni significative ex articolo 2, paragrafo 6 bis, ritenendo tardive e insufficienti le contestazioni sul punto. Per Jushi Egypt ha costruito il valore normale sulla base delle vendite interne rappresentative e remunerative oppure, per i tipi senza vendite o senza vendite sufficientemente rappresentative, mediante costruzione ex articolo 2, paragrafi 3 e 6. Per Hengshi Egypt, priva di vendite interne, il valore normale è stato costruito partendo dai costi di produzione adeguati sulla base dei prezzi di mercato dei prodotti GFR acquistati in condizioni non distorte.
Pregiudizio e nesso causale
L’industria dell’Unione ha subito un deterioramento rilevante: produzione -8 %, vendite -5 %, quota di mercato da 73,7 % a 63,4 %, prezzi di vendita in calo e redditività passata da +2,5 % a -3,4 %. Nel frattempo le importazioni cumulate da RPC ed Egitto sono aumentate del 53 % e hanno raggiunto una quota di mercato del 31,4 %. La Commissione ha ritenuto che la pressione al ribasso sui prezzi esercitata da tali importazioni fosse la causa principale del pregiudizio, escludendo che gli altri fattori esaminati interrompessero il nesso causale.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che le misure siano nell’interesse dell’Unione. Ha dato rilievo alla tutela dell’industria UE, al mantenimento della capacità produttiva europea, alla sicurezza degli approvvigionamenti per gli utilizzatori, in particolare quelli che richiedono prodotti personalizzati o volumi specifici, e alla protezione dei fornitori di GFR e delle società di taglio/allestimento in kit. L’impatto sui produttori di turbine eoliche è stato ritenuto trascurabile rispetto al costo complessivo di una turbina o di un parco eolico.
Dazio antidumping e regola del dazio inferiore
Le aliquote definitive sono state fissate applicando la regola del dazio inferiore, cioè al minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Per la RPC il dazio è pari al 99,7 % per Jushi Group Co. Ltd, Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd e Taishan Fiberglass Inc. (codice TARIC C531), al 37,6 % per PGTEX China Co. Ltd e Chongqing Tenways Material Corp. (C532), al 37,6 % per le altre società che hanno collaborato e al 99,7 % per tutte le altre società (C999). Per l’Egitto il dazio è pari al 20,0 % per Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. e Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. (C533) e al 20,0 % per tutte le altre società (C999).
Obblighi doganali, fattura commerciale e anti-elusione
L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica sul produttore, il quantitativo e il paese di origine. In assenza della fattura, l’importazione è assoggettata al dazio per tutte le altre società. Il regolamento prevede anche una clausola di monitoraggio: un aumento significativo delle esportazioni di una società con aliquota individuale può essere valutato come modifica della configurazione degli scambi ai fini di un’eventuale inchiesta antielusione.
Entrata in vigore e apertura a nuovi esportatori
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione prevede la possibilità di estendere il trattamento favorevole a un nuovo produttore esportatore cinese che dimostri di non aver esportato durante il periodo dell’inchiesta, di non essere collegato a soggetti misurati e di aver iniziato a esportare o assunto un impegno contrattuale irrevocabile dopo tale periodo.
Disposizioni principali
Avvio e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 21 febbraio 2019 su denuncia presentata da Tech-Fab Europe per produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione UE di prodotti GFF. È stata svolta in parallelo un’inchiesta antisovvenzioni. La Commissione ha previsto campionamento per produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori cinesi, con selezione di due gruppi esportatori cinesi che rappresentavano il 79 % delle esportazioni dalla RPC nell’Unione.
Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili
Per Jushi e Hengshi (gruppo CNBM) la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base per omessa/insufficiente collaborazione, ritenendo inattendibili o incomplete informazioni essenziali sul processo produttivo, sugli NCP e sui costi. È stato inoltre utilizzato, in via eccezionale, parte dei dati forniti tardivamente da CNBM International. Per i produttori esportatori cinesi non collaboranti sono stati fissati margini e dazi sulla base dei dati disponibili.
Definizione del prodotto e prodotto simile
Il prodotto in esame è definito come tessuti di filati tessili e/o rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con esclusione dei prodotti impregnati o preimpregnati e di specifici tessuti a maglia aperta. La Commissione ha respinto le richieste di esclusione dei kit pretagliati e dei prodotti ottenuti da filati in fibra di vetro ritorti, ritenendoli inclusi o comunque non separabili dal perimetro dell’inchiesta. È stato affermato che il prodotto simile è fabbricato nell’Unione, nel mercato interno dei paesi interessati e in Turchia.
Valore normale per la Cina e distorsioni significative
Per la RPC la Commissione ha ritenuto applicabile l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sulla base di distorsioni significative nell’economia cinese e dell’assenza di collaborazione del governo della RPC. Ha concluso che prezzi e costi interni non erano affidabili perché influenzati da intervento pubblico sostanziale, in ragione di proprietà statale, pianificazione industriale, distorsioni finanziarie, lavoro, diritto fallimentare e altri fattori. Il valore normale è stato quindi costruito su costi e valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo.
Scelta della Turchia come paese rappresentativo
La Commissione ha valutato Brasile, Messico, Federazione russa e Turchia in base a livello di sviluppo economico, disponibilità di dati pubblici e produzione del prodotto o di prodotti della stessa categoria. Ha escluso Brasile e Federazione russa per insufficienza o inidoneità dei dati sui fattori produttivi e ha scelto la Turchia, anche perché disponeva di dati finanziari pubblici relativi al segmento chimico del gruppo Sisecam, ritenuto rappresentativo per i profitti e le SGAV. Le SGAV del riferimento turco sono state fissate al 20,57 % e il profitto al 39,26 %.
Valore normale per l’Egitto
Per l’Egitto la Commissione non ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, ritenendo non dimostrata, in modo tempestivo e sufficiente, l’esistenza di distorsioni significative nell’economia egiziana. Per Jushi Egypt ha costruito il valore normale in base alle vendite sul mercato interno ove rappresentative e remunerative, oppure mediante costruzione ex articolo 2, paragrafi 3 e 6, per i tipi di prodotto senza vendite interne. Per Hengshi Egypt, priva di vendite interne, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione adeguati e delle SGAV/profitti ricavati dalle vendite interne di Jushi Egypt.
Margini di dumping e trattamento delle società collegate
Per la RPC il margine di dumping definitivo è stato fissato al 99,7 % per il gruppo CNBM e al 64,7 % per il gruppo Yuntianhua; per le altre società che hanno collaborato, al 64,7 %, e per tutte le altre società al 99,7 %. Per l’Egitto il margine di dumping definitivo è stato fissato al 20,0 % sia per il gruppo CNBM sia per tutte le altre società. La Commissione ha trattato alcune società come entità collegate ai fini dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, con dazi unici per gruppo.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ha ritenuto l’industria dell’Unione composta da 16 produttori e ha accertato un pregiudizio notevole: produzione -8 %, vendite -5 %, quota di mercato dal 73,7 % al 63,4 %, prezzi di vendita in calo del 7 %, costi di produzione in aumento del 3 %, redditività da +2,5 % a -3,4 %, flusso di cassa e ROI in forte deterioramento. Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 53 %, con prezzi medi in calo e significativa undercutting rispetto ai prezzi UE.
Nesso di causalità e fattori diversi
La Commissione ha attribuito il pregiudizio principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dall’Egitto, che hanno esercitato forte pressione al ribasso sui prezzi e sottratto quote di mercato all’industria dell’Unione. Ha esaminato anche importazioni da altri paesi terzi, calo della domanda, aumento dei costi delle materie prime, rigidità dell’industria UE e calo delle installazioni eoliche, escludendo che tali fattori interrompessero il nesso causale. Le importazioni da India e Russia sono state ritenute non determinanti.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che misure antidumping siano nell’interesse dell’Unione: tutelano l’industria UE, la sicurezza e continuità dell’approvvigionamento per gli utilizzatori, i fornitori di GFR e le società di taglio/allestimento in kit. L’impatto sulle turbine eoliche è stato considerato trascurabile, perché i prodotti GFF incidono solo in misura limitata sul costo complessivo di una turbina o di un parco eolico e i produttori di turbine dispongono di potere contrattuale e di opzioni di approvvigionamento nell’UE.
Misure antidumping definitive e regola del dazio inferiore
Sono istituiti dazi antidumping definitivi in applicazione della regola del dazio inferiore. Per la RPC il dazio è pari al 99,7 % per Jushi Group Co. Ltd, Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd e Taishan Fiberglass Inc. (codice TARIC C531), al 37,6 % per PGTEX China Co. Ltd e Chongqing Tenways Material Corp. (C532), al 37,6 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato e al 99,7 % per tutte le altre società (C999). Per l’Egitto il dazio è pari al 20,0 % per Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. e Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. (C533) e al 20,0 % per tutte le altre società (C999).
Condizione della fattura commerciale e clausola anti-elusione
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società, con indicazione del produttore, del quantitativo e del paese. In mancanza, si applica il dazio per tutte le altre società. È prevista una clausola di monitoraggio: un aumento significativo delle esportazioni di società con dazi più bassi può costituire modificazione della configurazione degli scambi ai fini di un’eventuale inchiesta antielusione.
Entrata in vigore e revisione futura
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. È prevista la possibilità, per un nuovo produttore esportatore cinese, di chiedere l’inclusione nell’elenco delle società che hanno collaborato e non sono state campionate, dimostrando di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegato a soggetti misurati e di aver esportato o assunto un impegno irrevocabile successivo al periodo dell’inchiesta.
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