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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/479

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/479 della Commissione del 1o aprile 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime di importazione di prodotti biologici da paesi terzi, modificando il regolamento (CE) n. 1235/2008. La finalità è rafforzare la tracciabilità e chiarire come devono essere considerate le informazioni di trasporto nel certificato di ispezione, anche quando non siano disponibili tempestivamente al momento del rilascio. Viene introdotto un termine massimo di 10 giorni per integrare tali informazioni, comunque prima della vidimazione da parte delle autorità dello Stato membro. Il regolamento si applica retroattivamente dal 3 febbraio 2020, in connessione con le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25.

Modifica le regole di compilazione e controllo del certificato di ispezione per l’importazione nell’UE di prodotti biologici dai paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi soggette al regime del regolamento (CE) n. 1235/2008, in particolare ai certificati di ispezione rilasciati dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo riconosciuti. Riguarda le autorità e gli organismi di controllo del paese terzo, le autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario, nonché la gestione delle informazioni di trasporto e della piattaforma TRACES. Non disciplina prodotti o operatori fuori dal regime di importazione dei prodotti biologici.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/479 della Commissione

Il regolamento modifica il regime di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi disciplinato dal regolamento (CE) n. 1235/2008. L’intervento risponde all’esigenza di assicurare coerenza tra certificato di ispezione, documenti di trasporto e dati presenti in TRACES, rafforzando la tracciabilità delle partite importate e chiarendo il momento entro cui le informazioni di trasporto devono essere integrate.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, i prodotti biologici importati possono essere immessi sul mercato dell’Unione solo se accompagnati da un certificato di ispezione rilasciato da soggetti riconosciuti. Il sistema vigente richiede che il certificato sia emesso prima che la partita lasci il paese terzo e che l’autorità o l’organismo di controllo effettui un controllo documentale su tutti i documenti pertinenti, inclusi quelli di trasporto. Tuttavia, in alcuni casi i documenti di trasporto completi non sono disponibili in tempo utile; per questo il regolamento introduce un termine preciso per l’inserimento di tali dati nel certificato.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano le partite di prodotti biologici importate da paesi terzi nel quadro del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sono coinvolti:

  • le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo del paese terzo;
  • le autorità competenti dello Stato membro interessato;
  • il primo destinatario;
  • il sistema TRACES, quale fonte di riferimento per la verifica dei dati.

Modifiche all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento interviene su due profili principali dell’articolo 13.

In primo luogo, se la copia cartacea firmata del certificato di ispezione non contiene i dati relativi ai documenti di trasporto delle caselle 16 e 17 o i pertinenti dati della casella 13, oppure se tali dati non coincidono con quelli presenti in TRACES, per la verifica e la vidimazione devono essere considerati esclusivamente i dati disponibili in TRACES. La disposizione attribuisce quindi prevalenza alla banca dati elettronica rispetto al documento cartaceo in caso di difformità o incompletezza.

In secondo luogo, il nuovo testo dell’articolo 13, paragrafo 4, stabilisce che il certificato di ispezione possa essere rilasciato e firmato solo dopo un controllo documentale su tutti i documenti di ispezione pertinenti, in particolare sul piano di produzione e sui documenti commerciali, e, se opportuno in base alla valutazione del rischio, anche dopo un controllo fisico della partita. Inoltre, i dati di trasporto contenuti nella casella 13, come numero di colli e peso netto, e quelli delle caselle 16 e 17 relativi ai mezzi di trasporto e ai documenti di trasporto, devono essere inseriti nel certificato non oltre 10 giorni dal rilascio e comunque prima della vidimazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro.

Termini e coordinamento con la disciplina precedente

Le nuove regole rispondono alle modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25. Il regolamento in commento precisa infatti che la sua applicazione retroattiva decorre dal 3 febbraio 2020, data collegata all’entrata in vigore di tali precedenti modifiche, così da garantire la corretta applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008 nel testo coordinato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Chiarimento sulla prevalenza delle informazioni in TRACES

All’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1235/2008 è aggiunta una frase secondo cui, se nella copia cartacea firmata del certificato di ispezione mancano le informazioni dei documenti di trasporto delle caselle 16 e 17 o i pertinenti dati della casella 13, oppure se tali informazioni divergono da quelle disponibili in TRACES, le autorità competenti dello Stato membro e il primo destinatario, ai fini della verifica e della vidimazione, tengono conto unicamente delle informazioni disponibili in TRACES.

Rafforzamento del controllo documentale e termine di integrazione

L’articolo 13, paragrafo 4, primo comma, è sostituito prevedendo che l’autorità o l’organismo di controllo rilasci il certificato di ispezione e firmi la dichiarazione nella casella 18 solo dopo un controllo documentale su tutti i documenti di ispezione pertinenti, compreso in particolare il piano di produzione, i documenti commerciali e, ove opportuno in base alla valutazione del rischio, anche un controllo fisico della partita. Le informazioni di trasporto contenute nella casella 13, in particolare numero di colli e peso netto, nonché quelle delle caselle 16 e 17 relative ai mezzi di trasporto e ai documenti di trasporto, devono essere inserite nel certificato entro 10 giorni dal rilascio e in ogni caso prima della vidimazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 3 febbraio 2020. È inoltre stabilito che le modifiche si applicano retroattivamente dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/25, in quanto necessarie per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008 come modificato da tale atto.

Come è indicizzato

Materieagricolturaproduzione biologicacommercio internazionalecontrolli ufficialitracciabilità

Testo integrale

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