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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/477

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/477 della Commissione del 31 marzo 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32020R0477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata un’elusione delle misure antidumping vigenti sui perossisolfati originari della Repubblica popolare cinese mediante una riorganizzazione dei canali di vendita tra ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. e la collegata Hongguan. Poiché il prodotto esportato continuava a entrare nell’Unione beneficiando indebitamente dell’aliquota dello 0 % attribuita ad ABC Shanghai, la Commissione estende alle relative importazioni il dazio del 71,8 % applicabile a tutte le altre società. Il dazio esteso si applica retroattivamente alle importazioni registrate a partire dal 27 settembre 2019 e la registrazione doganale viene poi sospesa.

Estensione di un dazio antidumping definitivo alle importazioni di perossisolfati (persolfati) dichiarate come prodotte da ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. per elusione delle misure vigenti.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento riguarda in particolare le merci dichiarate di fabbricazione di ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. con codice TARIC A820, per le importazioni registrate a decorrere dal 27 settembre 2019; non incide sulle altre categorie di importazione se non nei limiti del dazio già previsto per tutte le altre società. Sono richiamate le importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584 e la sospensione della relativa registrazione. Il testo opera nel contesto delle misure antidumping già vigenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 e del regolamento (UE) 2016/1036.

Estensione di un dazio antidumping su perossisolfati originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento modifica il quadro antidumping già vigente sui perossisolfati, intervenendo dopo un’inchiesta antielusione avviata d’ufficio dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene che l’assetto commerciale del gruppo ABC abbia consentito di continuare a esportare nell’Unione prodotti fabbricati da Hongguan sfruttando indebitamente il codice TARIC e l’aliquota dello 0 % attribuiti ad ABC Shanghai.

Contesto normativo e misure preesistenti

Le misure iniziali risalgono al regolamento (CE) n. 1184/2007, poi prorogate dal regolamento (UE) n. 1343/2013 e mantenute dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/39. Il presente regolamento si innesta dunque su un sistema di dazi antidumping già consolidato, applicato alle importazioni di perossisolfati originari della RPC.

Ambito dell’inchiesta antielusione

L’inchiesta riguarda i perossisolfati, inclusi il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (TARIC 2842908020). Il prodotto oggetto dell’inchiesta coincide con il prodotto in esame, ma è importato con il codice aggiuntivo TARIC A820, associato ad ABC Shanghai. La Commissione ha esaminato il periodo 1 gennaio 2016 - 30 giugno 2019, con un periodo di riferimento più ristretto dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019 per verificare prezzi, quantitativi e dumping.

Elementi fattuali che hanno portato alla conclusione di elusione

Dall’inchiesta emerge che ABC Shanghai aveva cessato la produzione alla fine del 2017 e, dall’inizio del 2018, era divenuta un operatore commerciale. La produzione è stata trasferita alla collegata Hongguan, ubicata nella provincia di Fujian, che ha poi prodotto i perossisolfati venduti ad ABC Shanghai e successivamente esportati nell’Unione tramite Siancity. La Commissione osserva che le fatture e la documentazione doganale continuavano a indicare ABC Shanghai come fabbricante, pur non essendolo più, e che ciò ha permesso l’applicazione dell’aliquota dello 0 % in luogo del dazio del 71,8 %.

Valutazione giuridica della Commissione

La Commissione respinge l’argomento del semplice ricollocamento imposto da ragioni ambientali. Sottolinea che non si tratta di una mera delocalizzazione produttiva, bensì di una modifica della struttura societaria e dei canali di vendita, senza prova di una valida giustificazione economica alternativa all’elusione. Rileva inoltre che le intenzioni soggettive non sono elemento necessario per integrare l’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1.

Dumping e indebolimento delle misure

La Commissione confronta il valore normale fissato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 con i prezzi all’esportazione del gruppo ABC e conferma che, nel periodo di riferimento, tutti i tipi di prodotto erano esportati a prezzi inferiori al valore normale. Conclude inoltre che le importazioni elusive avevano una quota rilevante del mercato e che i prezzi cif risultavano inferiori al costo medio di produzione dell’industria dell’Unione, con conseguente indebolimento degli effetti riparatori del dazio sia in termini di quantitativi sia di prezzi.

Misure adottate

L’articolo 1 estende il dazio antidumping definitivo del 71,8 % applicabile a “tutte le altre società” alle importazioni dichiarate di fabbricazione di ABC Shanghai con codice A820, a decorrere dal 27 settembre 2019. La tabella dei dazi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 viene sostituita e conferma le aliquote per ABC Shanghai (71,8 %, A820), United Initiators (Shanghai) Co. Ltd. (24,5 %, A821) e tutte le altre società (71,8 %, A999).

Riscossione retroattiva e registrazione

Il dazio esteso si applica alle importazioni registrate in virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584. La riscossione retroattiva avviene per l’importo corrispondente all’aliquota del 71,8 %, secondo le regole doganali vigenti. L’articolo 2 dispone la sospensione della registrazione delle importazioni precedentemente istituita, mentre l’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Constatazione di elusione e riorganizzazione dei canali di vendita

La Commissione accerta che, dopo la cessazione della produzione da parte di ABC Shanghai alla fine del 2017 e il trasferimento della produzione a Hongguan, le esportazioni verso l’Unione hanno continuato a essere dichiarate come fabbricate da ABC Shanghai, società titolare del codice TARIC A820 e di un dazio dello 0 %. Tale configurazione è qualificata come elusione mediante riorganizzazione dei canali di vendita ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036.

Assenza di giustificazione economica sufficiente

La Commissione ritiene non dimostrata alcuna motivazione o giustificazione economica diversa dall’elusione del dazio antidumping. Sono respinte le argomentazioni fondate sulle norme ambientali cinesi e sul preteso mero ricollocamento produttivo.

Accertamento del dumping e indebolimento degli effetti riparatori

Per il periodo di riferimento la Commissione conferma l’esistenza di dumping confrontando il valore normale già determinato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 con i prezzi all’esportazione del gruppo ABC. Inoltre ritiene che le importazioni elusive abbiano indebolito gli effetti riparatori delle misure sia in termini di quantitativi sia di prezzi.

Estensione del dazio antidumping del 71,8 %

Il dazio antidumping definitivo del 71,8 % applicabile a tutte le altre società viene esteso alle importazioni dichiarate di fabbricazione di ABC Shanghai con codice TARIC A820, a decorrere dal 27 settembre 2019. Il codice aggiuntivo TARIC A820 è mantenuto per ABC Shanghai; la tabella dei dazi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 è sostituita con i nuovi riferimenti alle aliquote e ai codici A820, A821 e A999.

Riscossione retroattiva sulle importazioni registrate

Il dazio esteso si riscuote sulle importazioni registrate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L’importo da recuperare retroattivamente è quello risultante dall’applicazione dell’aliquota del 71,8 %.

Sospensione della registrazione doganale

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni istituita ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialepolitica commercialeunione doganale

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