Regolamento (UE) 2020/488
Regolamento (UE) 2020/488 del Consiglio del 2 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime sanzionatorio UE relativo allo Yemen per recepire gli sviluppi della risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2511 (2020). In particolare amplia/precisa le categorie di condotte rilevanti per l’inserimento in elenco e introduce una specifica base di deroga per agevolare attività umanitarie e del sistema ONU. Adegua inoltre le disposizioni sul congelamento dei fondi e sulle autorizzazioni nazionali, con effetto immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regime di misure restrittive UE nei confronti dello Yemen, per adeguarlo alla risoluzione ONU 2511 (2020) e rafforzare le deroghe umanitarie.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014, nonché alle operazioni di congelamento e alle autorizzazioni/deroghe relative a fondi, risorse economiche, assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connesse al regime sanzionatorio per lo Yemen. Il regolamento opera nell’ambito territoriale dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; incide inoltre sull’attività delle autorità competenti nazionali chiamate ad autorizzare talune deroghe. Le nuove deroghe sono condizionate a una previa determinazione, caso per caso, del comitato per le sanzioni ONU che la deroga sia necessaria per facilitare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per finalità coerenti con le risoluzioni UNSCR 2140 (2014) e 2216 (2015).
Modifica del regolamento (UE) n. 1352/2014 sulle misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
Il regolamento (UE) 2020/488 del Consiglio adegua il quadro sanzionatorio europeo relativo allo Yemen agli sviluppi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2511 (2020). Il considerando centrale è l’esigenza di agevolare l’assistenza umanitaria, preservando al contempo l’efficacia delle misure restrittive contro i soggetti che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza nel Paese.
Contesto e finalità della modifica
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1352/2014, adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE e collegato alla decisione 2014/932/PESC. La modifica è giustificata dalla necessità di dare attuazione uniforme, a livello di Unione, alle novità introdotte dalla decisione (PESC) 2020/490 e di assicurare coerenza con la UNSCR 2511 (2020).
Criteri di inserimento nell’elenco delle sanzioni
L’articolo 1, punto 1, riscrive l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento base, confermando che nell’allegato I sono elencate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi individuati dal comitato delle sanzioni. I criteri sostanziali riguardano:
- atti che ostacolano o compromettono la transizione politica yemenita, secondo l’iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo e il relativo meccanismo di attuazione;
- atti che impediscono con la violenza l’applicazione delle conclusioni del dialogo nazionale o che colpiscono infrastrutture chiave;
- condotte consistenti nella pianificazione, direzione o esecuzione di violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, nonché abusi o violazioni dei diritti umani nello Yemen, inclusi espressamente la violenza sessuale nei conflitti armati e il reclutamento o l’impiego di minori nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale;
- atti che violano l’embargo sulle armi di cui all’articolo 1 della decisione 2014/932/PESC o che impediscono l’inoltro, l’accesso o la distribuzione degli aiuti umanitari nello Yemen.
Deroghe per finalità umanitarie
L’articolo 1, punto 2, introduce l’articolo 3 bis, rafforzando la dimensione umanitaria del regime. In deroga agli articoli 1 bis e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:
- la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attività di cui all’articolo 1 bis;
- lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati, oppure la messa a disposizione di tali fondi o risorse.
L’autorizzazione è subordinata a condizioni stabilite dall’autorità competente e richiede che il comitato per le sanzioni abbia previamente accertato, caso per caso, la necessità della deroga per facilitare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per altre finalità coerenti con le UNSCR 2140 (2014) e 2216 (2015).
Comunicazione e gestione delle autorizzazioni
L’articolo 1, punto 3, modifica l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), includendo tra gli oggetti di cui tenere conto i fondi congelati ai sensi dell’articolo 2 e le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 bis, 4, 5, 6 e 7. La disposizione segnala un coordinamento procedurale tra congelamento, deroghe e autorizzazioni nazionali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei criteri di designazione nell’allegato I
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1352/2014 è sostituito. Nell’allegato I possono figurare persone fisiche o giuridiche, entità e organismi identificati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti che minacciano pace, stabilità o sicurezza nello Yemen. Sono richiamate quattro macro-categorie: ostacoli alla transizione politica; atti che impediscono con la violenza l’attuazione delle conclusioni del dialogo nazionale o attacchi a infrastrutture chiave; pianificazione, direzione o esecuzione di violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, inclusi violenza sessuale nei conflitti armati e reclutamento/impiego di minori; violazioni dell’embargo sulle armi o ostacolo all’invio, all’accesso o alla distribuzione di aiuti umanitari in Yemen.
Nuova deroga umanitaria e autorizzazioni nazionali
È inserito l’articolo 3 bis, che consente alle autorità competenti degli Stati membri, in deroga agli articoli 1 bis e 2, di autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle attività di cui all’articolo 1 bis, nonché lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche. La deroga è subordinata a condizioni ritenute appropriate dall’autorità nazionale e alla previa constatazione, caso per caso, da parte del comitato per le sanzioni, della necessità della deroga per facilitare il lavoro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per altre finalità coerenti con le UNSCR 2140 (2014) e 2216 (2015).
Aggiornamento dei riferimenti alle autorizzazioni oggetto di informazione
All’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il riferimento ai provvedimenti soggetti a comunicazione/informazione è esteso ai fondi congelati ai sensi dell’articolo 2 e alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 3 bis, 4, 5, 6 e 7.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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