Sentenza n. 2001/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 15 ottobre 2025, notificato in pari data, con il quale il Prefetto di Venezia ha revocato le misure di accoglienza disposte nei confronti del ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; in via subordinata, previo accertamento dell’illegittimità del predetto provvedimento al momento della sua emissione ed in ipotesi di successivo superamento dei limiti reddituali per l’applicazione delle misure di accoglienza, per l’accertamento della spettanza del c.d. pocket money con decorrenza dal 15 ottobre 2025 sino all’effettiva perdita dei requisiti reddituali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio del 15 ottobre 2025 di revoca immediata delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 2 giugno 2024 e richiedente protezione internazionale dal 4 settembre 2024, era ospitato in un centro di accoglienza straordinaria e, dal 6 novembre 2024, lavorava con contratto a tempo parziale e determinato, prorogato più volte e con scadenza al 31 dicembre 2025. La Prefettura ha disposto la revoca delle misure di accoglienza assumendo che il lavoro gli assicurasse risorse stabili e durature sufficienti. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015: il reddito del 2024, pari a € 1.214,40, era inferiore all’assegno sociale; il rapporto era precario e non vi era garanzia di rinnovo; la sufficienza e stabilità delle risorse dovevano essere valutate su un arco temporale minimo di un anno, non ancora decorso alla data della revoca. Con il secondo motivo, formulato a sostegno della domanda subordinata, ha negato di avere superato i limiti reddituali e ha chiesto il riconoscimento retroattivo del pocket money dal 15 ottobre 2025. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, ribadendo le ragioni del provvedimento.
La decisione
Il TAR accoglie il primo motivo e annulla la revoca. Il reddito percepito nel 2024 (€ 1.214,40) era inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per quell’anno (€ 6.947,33). Per il 2025, anche ipotizzando che l’imponibile contributivo del primo semestre (€ 3.773,00) si fosse ripetuto nel secondo, con un totale annuo di € 7.546,00 superiore all’assegno sociale di € 7.002,97, non risultava comunque dimostrata la stabilità della fonte reddituale: alla data del 15 ottobre 2025 il rapporto non aveva ancora raggiunto un anno e il contratto sarebbe cessato il 31 dicembre 2025, senza elementi idonei a dimostrarne con ragionevole certezza la prosecuzione. Le precedenti proroghe non dimostrano automaticamente un ulteriore rinnovo. L’annullamento opera retroattivamente: l’Amministrazione deve continuare ad applicare le misure di accoglienza e ospitare il ricorrente, salva la possibilità di adottare nuovi provvedimenti dopo avere accertato l’esistenza di un rapporto lavorativo idoneo a garantire continuità e reddito adeguato. La domanda subordinata relativa al pocket money è assorbita dall’accoglimento della domanda principale. Nulla sulle spese di lite; il TAR liquida separatamente il compenso del difensore a carico dello Stato per il patrocinio a spese dello Stato, per importo oscurato, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14, commi 1 e 3, d.lgs. 142/2015
Dal contenuto delle riportate disposizioni emerge che: A) l’applicazione delle misure di accoglienza non costituisce un effetto automatico della presentazione della domanda di protezione internazionale, ma presuppone che il richiedente la protezione internazionale sia privo di mezzi economici sufficienti a garantirgli una qualità di vita adeguata per il suo sostentamento (e per quello degli eventuali familiari); B) la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata dalla Prefettura con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale;
L’accesso alle misure di accoglienza presuppone l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, valutata dalla Prefettura assumendo come parametro l’importo annuo dell’assegno sociale.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015
Pertanto, anche qualora il richiedente la protezione internazionale sia titolare di un rapporto di lavoro, l’Amministrazione non può automaticamente disporre la revoca delle misure di accoglienza, ma deve accertare (all’esito di una compiuta istruttoria ed esternandone i relativi esiti in sede di motivazione) la prevedibile stabilità nel corso del tempo del rapporto lavorativo stesso e l’ammontare del reddito che ne scaturisce, così da appurare con ragionevole certezza che lo straniero si trovi in condizioni economiche tali da poter provvedere autonomamente ai propri bisogni fondamentali.
La revoca per disponibilità di mezzi economici sufficienti richiede un accertamento concreto e motivato sia dell’ammontare del reddito sia della prevedibile stabilità nel tempo del rapporto di lavoro, in modo da verificare con ragionevole certezza l’autonomia economica del richiedente.
art. 17, par. 3, direttiva 2013/33/UE
Tali disposizioni recepiscono l’art. 17, par. 3, direttiva n. 2013/33/UE, secondo il quale “Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento”.
La direttiva consente di subordinare le condizioni materiali di accoglienza e l’assistenza sanitaria all’assenza di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata e il sostentamento; la disciplina nazionale applica tale criterio anche alla valutazione della disponibilità di risorse.
art. 17, par. 4, direttiva 2013/33/UE
Tale conclusione è aderente al disposto dell’art. 17, par. 4, direttiva n. 2013/33/UE, il quale richiede l’esistenza di “sufficienti risorse” e che l’occupazione del soggetto si protragga “per un ragionevole lasso di tempo”.
La disponibilità economica rilevante ai fini della revoca deve essere valutata anche in relazione alla durata ragionevole dell’occupazione, non soltanto all’importo del reddito.
art. 10-bis l. 241/1990
D) il rapporto di lavoro è iniziato a novembre 2024 e quindi non risultava trascorso un ragionevole lasso temporale nel momento di formulazione della prima nota ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990 (richiamata nel provvedimento di revoca) e neppure alla data di adozione del provvedimento di revoca (emesso il 15 ottobre 2026).
La disposizione è menzionata solo nella ricostruzione della censura del ricorrente; la sentenza non decide autonomamente una questione relativa al preavviso di rigetto.
art. 82 d.P.R. 115/2002
visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto della “natura dell’impegno professionale”;
Il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidato dall’autorità giudiziaria entro i valori medi delle tariffe professionali, considerando la natura dell’impegno professionale.
art. 130 d.P.R. 115/2002
visto l’art. 130 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato sono dimezzati.
artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.; art. 168 d.P.R. 115/2002
la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002
La liquidazione del compenso del difensore inserita nella sentenza assume natura di decreto collegiale ed è autonomamente opponibile.
art. 170 d.P.R. 115/2002
la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002
La statuizione che liquida il compenso del difensore è separatamente opponibile secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi economici sufficienti non può fondarsi sulla mera titolarità di un rapporto di lavoro: l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria e motivare sia sull’ammontare del reddito sia sulla prevedibile stabilità del rapporto, verificando con ragionevole certezza che il richiedente possa provvedere autonomamente ai propri bisogni fondamentali.
- Ai fini della revoca, il reddito deve eccedere l’importo annuo dell’assegno sociale e provenire da risorse di carattere stabile o duraturo, riferite a un arco temporale minimo di un anno e alle attuali condizioni del richiedente protezione internazionale.
- La scadenza prossima del contratto e l’assenza di elementi che attestino con ragionevole certezza la sua prosecuzione impediscono di considerare stabile la fonte reddituale; precedenti proroghe del rapporto non dimostrano automaticamente che esso sarà ulteriormente rinnovato.
- L’annullamento della revoca delle misure di accoglienza opera retroattivamente e comporta la prosecuzione delle misure, salva la possibilità per l’amministrazione di adottare nuovi provvedimenti sulla base di un successivo accertamento dei requisiti.
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