Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03505/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di verbali di accertamento per violazione del codice della strada, emessi per transito su corsia preferenziale in Roma, via Portonaccio. I destinatari dei verbali hanno proposto opposizione, poi respinta in primo grado e in appello. In cassazione hanno articolato sei motivi: 1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che precedenti decisioni favorevoli ad alcuni di loro avrebbero dovuto vincolare il giudizio; 2) omesso esame della documentazione che proverebbe l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale; 3) violazione delle regole sulle presunzioni e sulla valutazione della prova, per non aver ritenuto presuntivamente provata la scarsa visibilità/inadeguatezza della segnaletica e la mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia; 4) violazione dell’onere della prova, assumendo che fosse l’amministrazione a dover dimostrare la sufficienza della segnaletica; 5) erronea esclusione dell’elemento psicologico e della buona fede, richiamando la disciplina delle sanzioni amministrative e del codice della strada; 6) violazione delle norme sull’autorizzazione/omologazione dell’apparato di rilevazione automatica Sirio Ves, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare il tema dell’autorizzazione ministeriale all’installazione dell’impianto.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente al ricorrente deceduto nel corso del giudizio di legittimità, perché la sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi. Per tutti gli altri ricorrenti il ricorso è stato rigettato: il primo motivo è stato respinto perché i precedenti invocati riguardavano verbali e fatti diversi e non potevano spiegare giudicato esterno; il secondo e il terzo sono stati respinti perché il Tribunale aveva effettivamente esaminato la documentazione e motivato sulla presenza di segnaletica adeguata e di attività informativa; il quarto è stato ritenuto inammissibile, poiché, in caso di contestazione dell’inadeguatezza della segnaletica, l’onere probatorio grava sull’opponente; il quinto è stato respinto perché nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa superabile solo con prova dell’assenza di colpa e la buona fede richiede elementi positivi che inducano in errore incolpevole; il sesto è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e aspecifico, oltre che incompatibile con l’orientamento che consente l’uso di apparecchi di videoripresa già autorizzati per i varchi ZTL senza ulteriore autorizzazione. Le spese sono state poste a carico, in solido, dei ricorrenti soccombenti; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato per i ricorrenti, escluso il defunto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo tra le stesse parti e per il medesimo rapporto giuridico o per questioni pregiudiziali in senso logico effettivamente comuni; non si estende a verbali diversi e a fatti storici autonomi, anche se relativi alla stessa strada e alla stessa tipologia di violazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno/esterno, ma ritenuto non utile a fondare l’efficacia vincolante dei precedenti invocati per fatti diversi.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza che ne sia stata riconosciuta violazione autonoma rispetto al tema del giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sul mancato esame della prova è stata respinta: il giudice di merito aveva valutato i documenti e poteva selezionare le fonti ritenute decisive senza dover confutare ogni singolo elemento.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione delle prove e delle presunzioni è riservata al giudice di merito, salvo errori di diritto non ravvisati nel caso concreto.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici non erano configurabili in favore dei ricorrenti perché mancava la prova del fatto base, ossia dell’inadeguatezza specifica della segnaletica rispetto al loro percorso di guida.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice di merito ha correttamente escluso il ricorso al ragionamento presuntivo in difetto di un adeguato supporto fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Quando l’opponente deduce la non adeguatezza della segnaletica, l’onere della prova grava su di lui; solo se deduce l’inesistenza della segnaletica l’onere contrario spetta all’amministrazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il tribunale ha esaminato i profili dedotti nei limiti delle censure proposte.

  • art. 3 L. 689/1981

    Nelle sanzioni amministrative esiste una presunzione di colpa del trasgressore; non occorre la prova specifica del dolo o della colpa da parte dell’amministrazione, che va invece superata dall’interessato dimostrando di aver agito senza colpa.

  • art. 7 L. 689/1981

    La morte dell’autore dell’illecito determina la non trasmissibilità della sanzione agli eredi e quindi l’inefficacia dell’ordinanza-ingiunzione.

  • art. 37 d.lgs. 285/1992

    Richiamato insieme alle norme regolamentari sulla segnaletica, nel contesto della valutazione della sua adeguatezza.

  • art. 38 d.lgs. 285/1992

    Richiamato insieme alle norme regolamentari sulla segnaletica, nel contesto della valutazione della sua adeguatezza.

  • art. 79 d.P.R. 495/1992

    Richiamato come parametro della correttezza della segnaletica stradale e del preavviso del divieto.

  • art. 140 d.P.R. 495/1992

    Richiamato come parametro della correttezza della segnaletica stradale e del preavviso del divieto.

  • art. 17, comma 133-bis, L. 127/1997

    Richiamato nel motivo sull’apparato di rilevazione automatica, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e aspecificità.

  • art. 201, comma 1-bis, d.lgs. 285/1992

    La Corte richiama l’orientamento per cui i controlli su corsie riservate possono essere effettuati con apparecchi già autorizzati per ZTL e centri storici, senza ulteriore autorizzazione, anche se installati fuori dai varchi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memoria.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito documentale in cassazione ai fini della prova del decesso sopravvenuto e quindi della cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presuppone il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 115/2002

    In caso di cessazione della materia del contendere per morte del sanzionato, le spese non seguono la soccombenza rispetto a tale rapporto sanzionatorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudicato esterno su precedenti decisioni favorevoli è opponibile solo se riguarda il medesimo rapporto giuridico o un punto fondamentale comune effettivamente decisivo; non basta che i fatti siano simili, avvengano nello stesso luogo o attengano alla stessa tipologia di violazione.
  • Quando la contestazione riguarda non l’assenza ma l’inadeguatezza della segnaletica stradale, l’onere di provare l’inadeguatezza grava sull’opponente; l’amministrazione deve provare il segnale solo se si deduce la sua totale inesistenza.
  • In tema di sanzioni amministrative vige una presunzione di colpa a carico dell’autore dell’illecito: l’amministrazione deve provare la violazione, mentre spetta al trasgressore dimostrare di aver agito senza colpa o di essere incorso in un errore scusabile.
  • L’esimente della buona fede nell’illecito amministrativo richiede circostanze oggettive positive idonee a ingenerare un affidamento sulla liceità della condotta e la prova che l’interessato abbia adottato tutte le cautele esigibili per uniformarsi al precetto.
  • La rilevazione delle violazioni su corsie riservate ai mezzi pubblici può essere effettuata mediante apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo di ZTL e centri storici, senza necessità di una nuova autorizzazione specifica, se la disciplina applicabile e l’assetto del controllo lo consentono.
  • Il giudice di merito, nel valutare documenti, testimonianze e presunzioni, non è tenuto a esaminare e confutare analiticamente ogni singolo elemento probatorio, purché dia conto in motivazione delle ragioni essenziali della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.