Cassazione Penale, Ordinanza n. 04702/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sull'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. fosse proposta per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari deducendo l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva che il ricorso è formulato per una ragione non consentita nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., norma richiamata nel provvedimento quale limite all'impugnazione.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per lamentare l'omessa declaratoria di una causa di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della deduzione perché il motivo è ritenuto non consentito dal regime impugnatorio applicabile.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
È richiamato come disposizione che delimita i motivi esperibili nel ricorso; la censura sull'art. 129 c.p.p. è considerata proposta per ragioni non consentite da tale norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenze soggette al regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è inammissibile se fondato su censure non rientranti nei motivi consentiti dalla norma.
- La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è scrutinabile quando sia veicolata attraverso un motivo di ricorso estraneo ai limiti oggettivi di impugnazione stabiliti dalla disciplina speciale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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