Cassazione Penale, Sentenza n. 9763/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà che, nel riesame, aveva confermato la misura cautelare eccetto per l'annullamento parziale relativo al ruolo di promotore e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Le censure erano sei: (1) violazione del diritto di difesa per indeterminatezza dei capi di imputazione; (2) vizio motivazionale e violazione del contraddittorio per mancata trasmissione/valutazione dell'interrogatorio di garanzia e mancata autonoma valutazione del GIP; (3) insufficienza dei gravi indizi rispetto alla contestazione di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.); (4) errata valorizzazione di singoli elementi probatori per ricondurre il ricorrente all'associazione dedita al traffico di stupefacenti; (5) omissione nell'analisi della posizione personale, riducendo la prova a semplici contatti con un soggetto (Nicola Lombardo) riconducibili a rapporti leciti; (6) carenza di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato, di inquinamento probatorio e di fuga che giustificassero la misura custodiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. In sintesi: (i) la descrizione sommaria dei capi richiesta per le misure cautelari è stata ritenuta adeguata ai sensi dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), poiché il provvedimento e la lettura dei capi rendevano chiaro il tenore delle accuse; (ii) la produzione dell'interrogatorio di garanzia in forma riassuntiva depositata in cancelleria ha soddisfatto gli obblighi informativi e la successiva trasmissione della trascrizione via PEC è stata considerata una produzione non necessaria ma ulteriore; (iii) l'obbligo di "autonoma valutazione" del GIP non impone una riscrittura degli argomenti del PM quando il giudice esplicita i criteri e le ragioni giuridiche a fondamento della decisione: nel caso il Tribunale ha riconosciuto l'autonomia valutativa e ha analizzato i plurimi elementi indiziari; (iv) le censure sulla gravità indiziaria sono state ricondotte a una mera proposta di diversa lettura degli elementi di fatto, non sindacabile in Cassazione se non per vizio di legge o manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale che aveva valutato le risultanze investigative e respinto le deduzioni difensive ritenute non decisive; (v) le valutazioni sul pericolo di inquinamento probatorio, di fuga e di reiterazione sono state ritenute adeguatamente motivate, anche alla luce della presunta appartenenza al sodalizio mafioso, della possibile intimidazione e della disponibilità di mezzi per sottrarsi alla giustizia. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata per la trattazione del ricorso (procedura di trattazione), contestualizza la modalità di trattazione in Cassazione
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale che punisce l'associazione di tipo mafioso; la decisione valuta la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio
art. 416-bis.1 c.p.
Rilevata come aggravante o ruolo specifico (es. promotore); il riesame aveva annullato l'ordinanza solo in relazione a tale ruolo/aggravante
art. 74 d.P.R. 309/90
Riferimento alle contestazioni connesse al traffico di sostanze stupefacenti; usata per motivare le misure connesse all'attività delittuosa
art. 292, comma 2, lett. b) c.p.p.
"descrizione sommaria del fatto"
La Corte interpreta la norma nel senso che per le misure cautelari è sufficiente una sintetica descrizione che consenta all'indagato di conoscere il tenore dell'accusa; non è obbligatoria la specificazione di tutti i dettagli
art. 417 c.p.p.
"in forma chiara e precisa"
Norma riferita all'atto di rinvio a giudizio che richiede maggiore precisione rispetto alla descrizione sommaria prevista per le misure cautelari
art. 309, comma 5 c.p.p.
Prevede la trasmissione dell'interrogatorio di garanzia al giudice del riesame; la Corte precisa che questa norma non duplica il diritto di accesso agli atti (assicurato dall'art. 293) ma garantisce il contraddittorio tempestivo
art. 293, comma 3 c.p.p.
Stabilisce che ordinanza, richiesta e atti a sostegno sono depositati in cancelleria e il difensore può visionarli e estrarne copia; è lo strumento formale che assicura la conoscenza degli atti
art. 141-bis c.p.p.
Norma sulle modalità tecniche di documentazione degli atti (es. verbali); la Corte ammette la verbalizzazione in forma riassuntiva anche se mancano le modalità tecniche previste da questa norma
art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.
Introduce l'obbligo di autonoma valutazione da parte del GIP sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi; la Corte precisa che l'autonomia richiede l'esplicitazione dei criteri ma non la riscrittura degli argomenti già esposti dal PM
art. 275, comma 3 c.p.p.
Richiamata nella motivazione per la duplice presunzione (es. presunzione di pericolosità in certi casi); utilizzata nella valutazione del pericolo di inquinamento probatorio
art. 274, lett. c) c.p.p.
Regola il pericolo di reiterazione del reato: la Corte ricorda che dopo la legge n. 47/2015 l'elemento del pericolo deve essere concreto e attuale, richiedendo una valutazione prognostica su elementi obiettivi
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Ha modificato l'art. 274 c.p.p. inserendo il requisito dell'"attualità" del pericolo di reiterazione; la Corte ne richiama i principi interpretativi
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la descrizione sommaria dei fatti (art. 292 c.p.p.) è sufficiente purché il contenuto consenta all'indagato di conoscere il tenore dell'accusa; non è necessario dettagliare ogni elemento già nella fase cautelare
- La trasmissione dell'interrogatorio di garanzia al giudice del riesame può avvenire mediante verbalizzazione in forma riassuntiva depositata in cancelleria; una trascrizione integrale inviata successivamente via PEC è produzione ulteriore ma non essenziale, purché il difensore abbia potuto prendere visione degli atti
- L'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice delle misure non impone che il GIP riscriva in termini diversi le argomentazioni del Pubblico Ministero: è sufficiente che il giudice espliciti i criteri giuridici e le ragioni che lo hanno portato a condividere o meno le tesi del PM
- In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità: non è ammesso un rinnovato esame dei fatti né una semplice proposta di diversa valutazione delle medesime risultanze probatorie
- Per giustificare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione occorre una valutazione prognostica di concretezza e attualità del rischio (art. 274 c.p.p. post legge n. 47/2015); la semplice sporadicità di condotte o contatti leciti può escludere tale pericolo se non emergono elementi obiettivi contrari
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato sia sulle prove ancora da acquisire sia sulle fonti già acquisite e può essere riferibile a comportamenti dell'indagato o di coindagati che potrebbero alterare il quadro probatorio; la natura del sodalizio (es. mafioso) e i poteri intimidatori sono elementi rilevanti per la motivazione della misura
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