Sentenza n. 223/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del silenzio rigetto, formatosi il 20.2.2026 sull’istanza di accesso del sig. Vincenzo Nella del 17/21.1.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso al verbale di sopralluogo edilizio e ai relativi allegati
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario sanzionato)
Prevale il privato
La controversia
A seguito di un sopralluogo effettuato dal Comune su terreni di proprietà del ricorrente e di altri soggetti, l’amministrazione aveva accertato la realizzazione abusiva di una pavimentazione e di una recinzione e aveva irrogato una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente, che aveva impugnato separatamente la sanzione, presentava istanza di accesso per ottenere copia del verbale di sopralluogo e dei relativi allegati. Deduceva la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 contro il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ostendeva la documentazione richiesta; il ricorrente chiedeva quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, dopo la proposizione del ricorso, il Comune aveva integralmente osteso la documentazione richiesta, soddisfacendo l’interesse sostanziale all’accesso. Il Comune è stato comunque condannato alle spese, in quanto il comportamento successivo alla proposizione del ricorso ha determinato la necessità del giudizio. La liquidazione è stata ridotta a € 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e contributo unificato, tenendo conto del ravvedimento operoso dell’amministrazione.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La domanda di accesso è stata proposta per ottenere il verbale del sopralluogo edilizio e i relativi allegati; il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull’accesso documentale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, ha integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente mediante l’ostensione della documentazione.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio è stato proposto avverso il silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso.
art. 37, comma 1, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa della sanzione pecuniaria edilizia che aveva motivato l’interesse del ricorrente ad accedere agli atti del sopralluogo.
art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
È stato disposto il rimborso forfettario sulle spese legali liquidate.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per l’accesso, l’amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti, viene meno l’interesse alla decisione sull’originaria domanda e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’ostensione intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, poiché il comportamento dell’ente ha reso necessario il giudizio; la liquidazione può essere ridotta in considerazione del ravvedimento operoso successivo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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