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Sentenza

Sentenza del 15/11/2016 n. 5894 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO - Discrezionalità del giudice - Inammissibilità del gravame.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La chiamata in causa del terzo non può essere effettuata per la prima volta in appello, neppure quando il convenuto l'abbia richiesta in primo grado senza ottenere l'autorizzazione. La decisione del giudice di primo grado, sia positiva sia negativa, esprime una valutazione discrezionale sull'opportunità di estendere il contraddittorio e non può essere censurata mediante appello o ricorso per cassazione. Il gravame è quindi inammissibile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la mancata autorizzazione, da parte del giudice di primo grado, alla chiamata in causa di un terzo. Sosteneva che tale richiesta potesse essere nuovamente esaminata in appello. La questione riguardava la distinzione tra la chiamata volontaria o provocata di un terzo, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, e l'integrazione necessaria del contraddittorio prevista dall'art. 102 c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 102 c.p.c.

    ordine di integrazione del contraddittorio

    La norma riguarda i casi di litisconsorzio necessario, nei quali l'integrazione del contraddittorio è doverosa e non rimessa alla discrezionalità del giudice. È distinta dalla chiamata in causa del terzo, che presuppone una valutazione di opportunità.

  • Cassazione n. 7406/2014

    Precedente conforme secondo cui la decisione del giudice sulla chiamata in causa del terzo, comunque adottata, non è censurabile con appello o ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La chiamata in causa di un terzo richiesta in primo grado non costituisce un diritto automatico della parte: il giudice valuta discrezionalmente se estendere il contraddittorio.
  • Se il giudice nega la chiamata, la parte non può normalmente riproporre la richiesta per la prima volta in appello né impugnare autonomamente tale scelta.
  • La regola non si applica ai casi di litisconsorzio necessario: quando la partecipazione di un soggetto è indispensabile per una decisione valida, opera l'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 102 c.p.c.
  • È quindi essenziale distinguere tra chiamata discrezionale del terzo e integrazione obbligatoria del contraddittorio prima di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione.

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